LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 7 - Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola. (15R00100)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura «AGEA», a norma del l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola);

Considerato quanto segue: 1. In Toscana gran parte dei procedimenti amministrativi attinenti all'esercizio dell'attivita' agricola sono gestiti per mezzo di istanze presentate attraverso il sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA») e cio' ha permesso di raggiungere un ottimo livello di semplificazione e una consistente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti in materia agricola;

  1. L'esercizio dell'attivita' agricola comporta anche adempimenti amministrativi discendenti da normative non strettamente attinenti alla materia agricola, come per esempio quelli relativi alla gestione delle acque, al programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, alla valutazione d'incidenza;

  2. Al fine di assicurare una disciplina regionale organica di snellimento e semplificazione amministrativa di tutti i procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attivita' agricola, e' opportuno prevedere la possibilita' per i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'art. 14 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38), di ricevere istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative a procedimenti funzionali all'esercizio dell'attivita' agricola, compresi quelli afferenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del d.m. agricoltura 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola) che i soggetti che esercitano l'attivita'...

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