LEGGE REGIONALE 2 novembre 2016, n. 74 - Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. n. 38/2004. (16R00568)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 9 novembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis);

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini);

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Considerato quanto segue: 1. Occorre prevedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento degli stabilimenti termali nella fonte normativa piu' idonea, ossia la legge regionale n. 38/2004 in conformita' all'art. 43 della legge n. 833/1978 e all'art. 7 del decreto-legge n. 150/2013 convertito dalla legge n. 15/2014. 2. La presente legge e' resa necessaria dall'esigenza di colmare una lacuna normativa relativa all'utilizzazione delle acque termali, nonche' alle procedure di autorizzazione ed accreditamento degli stabilimenti, completando cosi' la disciplina igienico-sanitaria delle acque contenuta nella legge regionale n. 38/2004, che gia' prevede quella delle acque minerali e di sorgente. 3. La complessita' tecnica della materia impone di demandare alla fonte regolamentare la definizione dettagliata dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture...

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