LEGGE REGIONALE 19 agosto 2016, n. 26 - Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale. (16R00468)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 107 - Speciale - del 19 agosto 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo: Art. 1 Misure urgenti di contenimento della spesa 1. In ragione dei minori trasferimenti statali delle risorse del Fondo nazionale collegati al rispetto dei criteri di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, approva la rimodulazione dei servizi minimi extraurbani regionali in modo da conseguire una riduzione del cinque per cento rispetto alle percorrenze chilometriche risultanti per la medesima tipologia nell'atto di ricognizione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2016, n. 13 (Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2011)). 2. Dalla riduzione sono esclusi i servizi minimi extraurbani svolti da imprese che operano in aree montane o a domanda debole e la cui complessiva offerta di trasporto pubblico a carico del Fondo regionale trasporti sviluppa, per azienda, una produzione chilometrica pari a 100.000 Km/anno con una tolleranza in eccesso del dieci per cento. 3. La rimodulazione dei programmi di esercizio per le finalita' di cui al primo comma dovra' prevedere: a) la riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda attraverso l'eliminazione dei servizi in sovrapposizione, delle corse estive, delle corse festive, delle corse in orario di morbida qualora presentino un'utenza scarsa con un tasso di riempimento medio inferiore a cinque trasportati;

  1. la realizzazione di forme di integrazione anche modale dell'offerta di trasporto, dando ove possibile priorita' alle modalita' di trasporto piu' ecologicamente sostenibili. 4. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a operare la medesima riduzione del cinque per cento delle percorrenze chilometriche assegnate ai Comuni ed individuate nell'atto...

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