LEGGE 11 gennaio 2001, n. 7 - Legge quadro sul settore fieristico

Coming into Force16 Febbraio 2001
End of Effective Date11 Maggio 2005
Published date01 Febbraio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/02/01/001G0041/CONSOLIDATED/20050427
Enactment Date11 Gennaio 2001
Official Gazette PublicationGU n.26 del 01-02-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.

Oggetto e finalita'

  1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attivita' fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformita' con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.

  2. Il sistema fieristico e' rilevante ai fini della promozione delle attivita' economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi, dello sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del progresso tecnologico, anche a beneficio del consumatore.

  3. L'attivita' fieristica e' libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la liberta' d'impresa, anche tutelando la parita' di condizioni per l'accesso alle strutture nonche' l'adeguatezza della qualita' dei servizi agli espositori ed agli utenti, e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonche' la pubblicita' dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

  4. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 2005, N. 62

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini della presente legge si intendono per:

  1. "manifestazioni fieristiche", le attivita' commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito

    concorrenziale per la presentazione e la promozione o la

    commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi

    espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e

    ad operatori professionali del settore o dei settori economici

    coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le

    seguenti tipologie:

    1) "fiere generali", senza limitazione merceologica, aperte al

    pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita,

    anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

    2) "fiere specializzate", limitate ad uno o piu' settori

    merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli

    operatori professionali, dirette alla presentazione e alla

    promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo

    su campione e con possibile accesso del pubblico in qualita' di

    visitatore;

    3) "mostre-mercato", limitate ad uno o piu' settori merceologici

    omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o

    ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla

    vendita dei prodotti esposti;

  2. "espositori", quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori o

    rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori

    economici oggetto delle attivita' fieristiche o i loro

    rappresentanti;

  3. "visitatori", coloro che accedono alle attivita' fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del

    settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

  4. "quartieri fieristici", le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine

    destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

  5. "organizzatori di manifestazioni", i soggetti pubblici e privati che esercitano attivita' di progettazione, realizzazione e

    promozione di manifestazioni fieristiche.

  6. "superficie netta", la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri

    fieristici;

  7. "enti fieristici", i soggetti che hanno la disponibilita', a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di

    promuovere l'attivita' fieristica.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 2005, N. 62

Art 3.

Ambito di applicazione

  1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314. 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

  1. le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte

    alla clientela;

  2. le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purche' non

    superino i cinquecento metri quadrati di superficie netta;

  3. le attivita' di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio

    in aree pubbliche.

Art 3.

Ambito di applicazione

  1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314. 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

  1. le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte

    alla clientela;

  2. le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purche' non

    superino i cinquecento metri quadrati di superficie netta;

    ((b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a

    condizione che non superino i duemilacinquecento metri quadrati di

    superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente

    prevalente;

    b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni

    culturali di carattere politico, sociale, sindacale, di

    rappresentanza di categorie imprenditoriali o associativo, a

    condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie

    netta e che il momento politico, sociale, sindacale o associativo

    sia nettamente prevalente));

  3. le attivita' di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio

    in aree pubbliche.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 2005, N. 62

Art 4.

Autorizzazione allo svolgimento delle attivita' fieristiche

  1. L'esercizio delle attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea possono esercitare l'attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto delle normative vigenti. In tale caso l'autorizzazione puo' essere subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocita' per gli organizzatori italiani.

  2. Anche ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e' di competenza della regione in cui si svolge l'evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'autorizzazione allo svolgimento e', anche ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, di competenza dei comuni, ad eccezione delle manifestazioni fieristiche sul territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  3. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalita' di svolgimento della manifestazione fieristica. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche e' finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:

    1. il soggetto richiedente, per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, eserciti

      l'attivita' da almeno un anno in analogo settore merceologico;

    2. la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai sensi dell'articolo 9 ovvero sia idonea per gli aspetti relativi

      alla sicurezza e alla agibilita' degli impianti, delle strutture e

      delle infrastrutture, nonche' per i requisiti dei servizi per lo

      svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla

      qualifica della stessa;

    3. le modalita' di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non

      discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e

      qualificati per l'iniziativa;

    4. le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a...

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