Oggetto e finalita'
La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attivita' fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformita' con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.
Il sistema fieristico e' rilevante ai fini della promozione delle attivita' economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi, dello sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del progresso tecnologico, anche a beneficio del consumatore.
L'attivita' fieristica e' libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la liberta' d'impresa, anche tutelando la parita' di condizioni per l'accesso alle strutture nonche' l'adeguatezza della qualita' dei servizi agli espositori ed agli utenti, e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonche' la pubblicita' dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.