LEGGE 3 giugno 1978, n. 314 - Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni Internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972

Coming into Force18 Luglio 1978
Enactment Date03 Giugno 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/07/03/078U0314/ORIGINAL
Published date03 Luglio 1978
Official Gazette PublicationGU n.183 del 03-07-1978 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati il nuovo testo della convenzione stessa ed un annesso concernente il regime doganale, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente, con allegati il nuovo testo della convenzione ed un annesso concernente il regime doganale, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IV del protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 giugno 1978 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI - DONAT-CATTIN - OSSOLA - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Protocole

PROTOCOLE

PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928 CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES

Parte di provvedimento in formato grafico

APPENDICE

CONVENTION CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES PROTOCOLES DES 10 MAI 1948, 16 NOVEMBRE 1966 ET 30 NOVEMBRE 1972

Parte di provvedimento in formato grafico

ANNEXE

A LA CONVENTION SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928 CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES PROTOCOLES DU 10 MAI 1948, DU 16 NOVEMBRE 1966 ET DU 30 NOVEMBRE 1972

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese.

PROTOCOLLO

RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928 CONCERNENTE LE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI

Le Parti della presente Convenzione,

Considerando che le norme e le procedure instaurate dalla

Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, modificata e completata dai protocolli del 10 maggio 1948 e del 16 novembre 1966, si sono rivelate utili e necessarie agli organizzatori di tali esposizioni come agli Stati partecipanti,

Desiderose di adeguare alle condizioni dell'attivita' moderna le

dette norme e procedure, nonche' quelle concernenti l'Organizzazione incaricata di vigilare alla sua applicazione e di riunire tali disposizioni in un unico strumento che deve sostituire la Convenzione del 1928,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il presente protocollo ha per oggetto:

  1. di modificare le norme e procedure concernenti le esposizioni

    internazionali;

  2. di modificare le disposizioni concernenti le attivita'

    dell'Ufficio Internazionale delle Esposizioni.

Articolo II - La Convenzione del 1928 viene nuovamente modificata dal presente

Protocollo in conformita' degli obiettivi espressi nell'articolo I. Il testo della Convenzione cosi' modificata figura nell'appendice al presente Protocollo di cui costituisce parte integrante.

Articolo III - 1 Il presente Protocollo e' aperto alla firma delle Parti della

Convenzione del 1928 a Parigi dal 30 novembre 1972 al 30 novembre 1973 e restera' aperto all'adesione delle stesse Parti dopo quest'ultima data.

  1. Le Parti della Convenzione del 1928 possono divenire Parti del

    presente Protocollo mediante:

    1. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di

      approvazione;

    2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione,

      seguita da ratifica, accettazione o approvazione;

    3. adesione.

  2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di

    adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese.

Articolo IV

Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data in cui 29 Stati

ne saranno divenuti Parti alle condizioni previste dall'articolo III.

Articolo V

Le disposizioni del presente Protocollo non si applicano alla

registrazione di un'esposizione per la quale sia gia' stata fissata dall'Ufficio Internazionale delle Esposizioni una data, fino a quella, inclusa, della sessione del Consiglio di Amministrazione che avra' immediatamente preceduto l'entrata in vigore del presente Protocollo, in conformita' del precedente articolo IV.

Articolo VI

Il Governo della Repubblica francese notifichera' ai governi delle

Parti contraenti nonche' all'Ufficio Internazionale delle Esposizioni:

  1. le firme, le ratifiche, le approvazioni, le accettazioni e le

    adesioni in conformita' dell'articolo III;

  2. la data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore

    conformemente all'articolo IV.

Articolo VII

A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il

Governo della Repubblica francese provvedera' a farlo registrare presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale

scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Parigi, il 30 novembre 1972, in lingua francese, in un

unico esemplare che sara' conservato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne rilascera' copie conformi ai governi di tutte le Parti della Convenzione dei 1928.

(Seguono le firme).

Appendice

APPENDICE

CONVENZIONE SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928, MODIFICATA E COMPLETATA DAI PROTOCOLLI DEL 10 MAGGIO 1948, DEL 16 NOVEMBRE 1966 E DEL 30 NOVEMBRE 1972

TITOLO I Definizioni e scopi
Articolo 1
  1. Un'esposizione e' una manifestazione che, quale ne sia la

    denominazione, ha lo scopo principale di istruire la gente facendo l'inventario dei mezzi di cui dispone l'uomo per soddisfare i bisogni di una civilta' e di far risaltare in uno o piu' rami dell'attivita' umana i progressi che sono stati realizzati o le prospettive del futuro.

  2. L'esposizione e' internazionale quando vi prende parte piu' di

    uno Stato.

  3. I partecipanti ad un'esposizione internazionale sono, da un

    lato, gli espositori degli Stati ufficialmente rappresentati raggruppati in sezioni nazionali, dall'altro, le organizzazioni internazionali o gli espositori cittadini di Stati non ufficialmente rappresentati ed infine quelli che sono autorizzati, in base ai regolamenti dell'esposizione, a esercitare un'altra attivita', in particolare i concessionari.

Articolo 2

La presente Convenzione si applica a tutte le esposizioni

internazionali, ad eccezione delle:

  1. esposizioni di durata inferiore alle tre settimane;

  2. esposizioni di Belle Arti;

  3. esposizioni di carattere essenzialmente commerciale.

Articolo 3
  1. Nonostante la qualifica che potra' essere data ad una

    esposizione dai suoi organizzatori, la presente Convenzione fa una distinzione fra le esposizioni universali e le esposizioni specializzate.

  2. Un'esposizione e' universale quando fa l'inventario dei mezzi

    utilizzati e dei progressi realizzati o da realizzarsi in piu' rami dell'attivita' umana, quali risultano dalla classifica prevista nel paragrafo 2. a) dell'articolo 30 della presente Convenzione.

  3. Essa e' specializzata quando viene consacrata ad un solo ramo

    dell'attivita' umana, cosi' come e' definito dalla sua classificazione.

TITOLO II Durata e frequenza delle esposizioni
Articolo 4
  1. La durata di un'esposizione non deve superare sei mesi.

  2. Le date di apertura e di chiusura di un'esposizione sono fissate

al momento della sua registrazione e non possono essere modificate che in caso di forza maggiore e con il consenso dell'Ufficio Internazionale delle...

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