LEGGE COSTITUZIONALE 19 ottobre 2020, n. 1 - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. (20G00151)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

Il referendum indetto in data 17 luglio 2020 ha dato risultato favorevole

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

Numero dei deputati

  1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» e' sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «otto»

    2. al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» e' sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

    NOTE

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    - Si riporta il testo dell'art. 56 della Costituzione,

    come modificato dalla presente legge:

    Art. 56.

    La Camera dei deputati e' eletta a suffragio

    universale e diretto.

    Il numero dei deputati e' di quattrocento, otto dei

    quali eletti nella circoscrizione Estero.

    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel

    giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di

    eta'.

    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,

    fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla

    circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero

    degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo

    censimento generale della popolazione, per

    trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione

    alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei

    quozienti interi e dei piu' alti resti.

    Art. 2

    Numero dei senatori

  2. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» e' sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «quattro»

    2. al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «tre»

    3. il quarto comma e' sostituito dal seguente:

    La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni...

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