LEGGE 9 marzo 2022, n. 23 - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

Coming into Force07 Aprile 2022
Enactment Date09 Marzo 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/03/23/22G00031/ORIGINAL
Published date23 Marzo 2022
Official Gazette PublicationGU n.69 del 23-03-2022
Capo I Norme generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Oggetto e finalita'

  1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

    1. il sistema delle autorita' nazionali e locali e degli organismi competenti;

    2. i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

    3. le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonche' la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

    4. l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

  2. La produzione biologica e' un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualita' dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversita' e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

  3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini della presente legge sono definiti:

  1. «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

  2. «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a);

  3. «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).

Capo II Autorità nazionali e locali
Art 3.

Autorita' nazionale

  1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», e' l'autorita' di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art 4.

Autorita' locali

  1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.

Capo III Organismi di settore
Art 5.

Tavolo tecnico per la produzione biologica

  1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».

  2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

  3. Il Tavolo tecnico e' costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro della transizione ecologica, da quattro rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

  4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

    1. delineare gli indirizzi e le priorita' per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

    2. esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano e' chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

    3. proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti biologici, nonche' favorire il coordinamento tra le autorita' di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

    4. individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

  5. Le modalita' di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV Disposizioni per favorire il riconoscimento dei prodotti biologici italiani
Art 6.

Istituzione di un marchio biologico italiano

  1. E' istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

  2. Il marchio biologico italiano e' di proprieta' esclusiva del Ministero e puo' essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano e' individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro...

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