LEGGE 9 agosto 2023, n. 111 - Delega al Governo per la riforma fiscale. (23G00122)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per la revisione

del sistema tributario e termini di attuazione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o piu' decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali nonche' dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresi' gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonche' della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora cio' risulti necessario per la complessita' della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata, predispone una relazione e la trasmette alla medesima Conferenza.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.

6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli

estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, (legge di contabilita' e finanza

pubblica):

Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In

attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24

dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente

legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri

indica espressamente, per ciascun anno e per ogni

intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si

intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative

previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura

finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.

Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto

alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti

finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e

12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che

comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,

e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti

modalita':

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti

nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando

precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto

capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo

per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni

contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di

obblighi internazionali

a-bis) mediante modifica o soppressione dei

parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti

dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di

spesa

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni

legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano

affluite in conti correnti o in contabilita' speciali

presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale

iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello

stato di previsione dell'entrata, disponendone il

versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,

la congruita' della copertura e' valutata anche in

relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa

dei Ministeri

c) mediante modificazioni legislative che

comportino nuove o maggiori entrate

resta in ogni caso

esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte

corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da

entrate in conto capitale.

1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle

leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori

entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti

dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta

gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,

della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti

dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del

cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino

effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei

contribuenti.

1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte

nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli

andamenti a legislazione vigente non possono essere

utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori

spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al

miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i

mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi

decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della

delega, per la complessita' della materia trattata, non sia

possibile procedere alla determinazione degli effetti

finanziari derivanti dai decreti legislativi, la

quantificazione degli stessi e' effettuata al momento

dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti

legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono

emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei

provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti

risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto

legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta

ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'

finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o

maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi

di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i

disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli

emendamenti di iniziativa governativa che comportino

conseguenze finanziarie devono essere corredati di una

relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni

competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle

finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri

recati da ciascuna disposizione, nonche' delle...

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