Legge 3 agosto 2007, n. 123

AutoreGaetano Veneto
Pagine119-125
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Appendice legislativa
Art. l - Delega al Governo per il riassetto e la ri-
forma della normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma
delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicu-
rezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità
all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attua-
zione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavo-
ratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di
genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavo-
ratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzan-
do il necessario coordinamento con le disposizioni
vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri diret-
tivi generali: a) riordino e coordinamento delle dispo-
sizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunita-
LEGGE 3 agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la ri-
forma della normativa in materia. (Pubblicata in Gazzetta Uff‌iciale n.
185 del 10 agosto 2007).
ticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Pubblicata in Gazzetta
Uff‌iciale n. 101 del 30 aprile 2008).
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
(Pubblicata in Gazzetta Uff‌iciale n. 185 del 10 agosto 2007).
rie e delle convenzioni internazionali in materia, in
ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 del-
la Costituzione; b) applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori
di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenen-
do conto delle peculiarità o della particolare pericolo-
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lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica ammini-
strazione, come già indicati nell’articolo 1, comma 2,
e nell’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo perio-
do, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
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del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, non-
ché assicurando il coordinamento, ove necessario,
con la normativa in materia ambientale; c) applicazio-
ne della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici,
autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi
equiparati prevedendo: 1) misure di particolare tutela

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