Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

AutoreGaetano Veneto
Pagine125-199
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gennaio 2008, nel numero massimo complessivo
di 300 unità di personale risultato idoneo a seguito
dello svolgimento dei concorsi pubblici regionali per
esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del
lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di
ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre
2004, per l’arca funzionale C, posizione economica
  -
videnza sociale.
2. In connessione con le immissioni in servizio del
personale di cui al comma 1, per le spese relative
all’incremento delle attività ispettive, all’aggiorna-
mento, alla formazione, alle attrezzature, nonchè per
i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missio-
ni svolte dal medesimo personale è autorizzata, a de-
correre dall’anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1,
valutato in curo 10.551.276 a decorrere dall’anno
2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a de-
correre dall’anno medesimo, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
      
dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fon-
do speciale” dello stato di previsione del Ministero
       -
lizzando la proiezione di parte dell’accantonamento
relativo al Ministero della solidarietà sociale.
 
al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo,
  -
tivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
 
eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, se-
condo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimen-
ti o delle misure di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative.
 -
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. La presente legge, munita del
       -
ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. La presente leg-
ge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservar-
la e di farla osservare come legge dello Stato.
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Pubblicato in Gazzetta Uff‌iciale n. 101 del 30 aprile 2008).

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto le-
gislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la rifor-
ma delle norme vigenti in materia di salute e sicurez-
za delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
mediante il riordino e il coordinamento delle mede-
sime in un unico testo normativo. Il presente decre-
       
comma nel rispetto delle normative comunitarie e
delle convenzioni internazionali in materia, nonchè
in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative
norme di attuazione, garantendo l’uniformità della
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio na-
zionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche
con riguardo alle differenze di genere, di età e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117,
quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le di-
sposizioni del presente decreto legislativo, riguar-
danti ambiti di competenza legislativa delle regioni
e province autonome, si applicano, nell’esercizio del
potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cede-
volezza, nelle regioni e nelle province autonome nel-
le quali ancora non sia stata adottata la normativa re-
  
dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi
restando i principi fondamentali ai sensi dell’artico-
lo 117, terzo comma, della Costituzione. 3. Gli atti, i
provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presen-
te decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Disposizioni generali

 -
126
sente decreto legislativo si intende per: a) «lavorato-
re»: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
  
di apprendere un mestiere, un’arte o una professio-
ne, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
-
ratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che
presta la sua attività per conto delle società e dell’en-
te stesso; l’associato in partecipazione di cui all’arti-
colo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto
       
orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giu-
     
       
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevo-
lare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
-
ture fornite di videoterminali limitatamente ai periodi
in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla stru-
mentazioni o ai laboratori in questione; il volontario,
     
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
della protezione civile; il volontario che effettua il ser-
vizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1°
   
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione
nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,
ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri deci-
sionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero
      

avente autonomia gestionale, individuato dall’organo
di vertice delle singole amministrazioni tenendo con-

nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi
poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa indi-
viduazione, o di individuazione non conforme ai crite-
ri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’or-
gano di vertice medesimo; c) «azienda»: il comples-
so della struttura organizzata dal datore di lavoro
pubblico o privato; d) «dirigente»: persona che, in ra-
gione delle competenze professionali e di poteri ge-
rarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro or-
ganizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle compe-
tenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito-
gli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da arte dei lavoratori ed eserci-
tando un funzionale potere di iniziativa; f) «responsa-
bile del servizio di prevenzione e protezione»: perso-
na in possesso delle capacità e dei requisiti profes-
sionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi; g) «addetto al
servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali
di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui
alla lettera l); h) «medico competente»: medico in
possesso di uno dei titoli e dei requis iti formativi e
professionali di cui all’articolo 38, che collabora, se-
condo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il
  
è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglian-
za sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presen-
te decreto; i) «rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza»: persona eletta o designata per rappresen-
tare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro; l) «servizio
di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda
  
rischi professionali per i lavoratori; m) «sorveglianza
      
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,
in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attivi-
tà lavorativa; n) «prevenzione»: il complesso delle
disposizioni o misure necessarie anche secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto
della salute della popolazione e dell’integrità dell’am-
biente esterno; o) «salute»: stato di completo benes-

un’assenza di malattia o d’infermità; p) «sistema di
promozione della salute e sicurezza»: complesso dei
soggetti istituzionali che concorrono, con la parteci-
pazione delle parti sociali, alla realizzazione dei pro-
 -
zioni di salute e sicurezza dei lavoratori; q) «valuta-
zione dei rischi»: valutazione globale e documentata
di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi
 
le adeguate misure di prevenzione e di protezione e
ad elaborare il programma delle misure atte a garan-
tire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza; r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca
di un determinato fattore avente il potenziale di cau-
sare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimen-
to del livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o
agente oppure alla loro combinazione; t) «unità pro-
-
zione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di au-
   
     
da un’organizzazione internazionale, da un organi-
smo europeo o da un organismo nazionale di norma-
lizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v)
127
«buone prassi»: soluzioni organizzative o procedura-
li coerenti con la normativa vigente e con le norme di

a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavo-
ro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento
delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle
regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo
51, validate dalla Commissione consultiva perma-
nente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica
dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più am-
pia diffusione; z) «linee guida»: atti di indirizzo e co-
ordinamento per l’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministe-
ri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; aa) «formazione»: processo educativo at-
traverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri
soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisi-
zione di competenze per lo svolgimento in sicurezza

alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) «informa-
zione»: complesso elle attività dirette a fornire cono-
   
gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) «adde-
stramento»: complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale, e le procedure di lavoro; dd)
«modello di organizzazione e di gestione»: modello
-
zione di una politica aziendale per la salute e sicurez-
za, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma, del codice penale, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della sa-
lute sul lavoro; ee) «organismi paritetici»: organismi
costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei da-
tori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privi-
legiate per: la programmazione di attività formative e
-
venzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute
e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese
  -
ria; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla
legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) «re-
sponsabilità sociale delle imprese»: integrazione vo-
lontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche
delle aziende e organizzazioni nelle loro attività com-
merciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i set-
tori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie
di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
      -
blico e della difesa civile, dei servizi di protezione
civile, nonchè nell’ambito delle strutture giudiziarie,
-
nali alle attività degli organi con compiti in materia
di ordine e sicurezza pubblica, delle università, de-
gli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni
dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti
di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,
delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge
1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei
e marittimi, le disposizioni del presente decreto legi-
slativo sono applicate tenendo conto delle effettive
particolari esigenze connesse al servizio espletato o
alle peculiarità organizzative, individuate entro e non
oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo con decreti emanati, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della salute e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolza-
no, sentite le organizzazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale non-
chè, relativamente agli schemi di decreti di interesse
delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri
   
livello nazionale rappresentativi del personale milita-
re; analogamente si provvede per quanto riguarda gli
archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano
sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artisti-
ci storici e culturali. Con i successivi decreti, da ema-
nare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della salute, ac-
quisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-
me di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamen-
to con la disciplina recata dal presente decreto della
normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle
271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da
298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di
cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la
disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta
nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti
di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell’artico-
lo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, nonchè le disposizioni di cui al decreto
27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 ago-
sto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decre-
to del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7

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