LEGGE 3 giugno 1950, n. 375 - Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra

Coming into Force13 Luglio 1950
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Published date28 Giugno 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/06/28/050U0375/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date03 Giugno 1950
Official Gazette PublicationGU n.146 del 28-06-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA; PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacita' di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

A tutti coloro - anche non militari - che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano stati menomati nelle loro capacita' lavorative in seguito a lesioni ed infermita' incontrate per fatto di guerra sono estese le disposizioni contenute nella presente legge.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano:

  1. agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;

  2. agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

  3. agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

  4. agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

Art 3.

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano:

  1. agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;

  2. agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

  3. agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

  4. agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

Art 3.

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano:

  1. agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;

  2. agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

  3. agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

  4. agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

e) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella O annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi militari e civili di guerra, e' istituito presso le rappresentanze provinciali dell'Opera per gli invalidi di guerra un Consiglio direttivo composto:

  1. dal consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza;

  2. dal medico provinciale;

  3. dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

  4. da un invalido di cui al precedente art. 1 scelto dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

  5. da un invalido di cui al precedente art. 2 scelto dalla presidenza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

  6. da un rappresentante dei datori di lavoro della provincia scelto dal prefetto sulle designazioni delle relative organizzazioni o direttamente, ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine assegnato dal prefetto.

I componenti di cui alle lettere d), e) ed f) durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati.

Art 4.

Per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi militari e civili di guerra, e' istituito presso le rappresentanze provinciali dell'Opera per gli invalidi di guerra un Consiglio direttivo composto:

  1. dal consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza;

  2. dal medico provinciale;

  3. dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

  4. da un invalido di cui al precedente art. 1 scelto dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

  5. da un invalido di cui al precedente art. 2 scelto dalla presidenza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

  6. da un rappresentante dei datori di lavoro della provincia scelto dal prefetto sulle designazioni delle relative organizzazioni o direttamente, ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine assegnato dal prefetto.

g) da un invalido per servizio designato dalla Presidenza, dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

I componenti di cui alle lettere d), e), f) e g)durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati.

Art 4.

Per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi militari e civili di guerra e alla compatibilita' dello stato fisico degli stessi con le mansioni loro affidate all'atto dell'assunzione presso le imprese private, e' istituito presso le rappresentanze provinciali dell'Opera per gli invalidi di guerra un Consiglio direttivo composto:

  1. dal consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza;

  2. dal medico provinciale;

  3. dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

  4. da un invalido di cui al precedente art. 1 scelto dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

  5. da un invalido di cui al precedente art. 2 scelto dalla presidenza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

  6. da un rappresentante dei datori di lavoro della provincia scelto dal prefetto sulle designazioni delle relative organizzazioni o direttamente, ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine assegnato dal prefetto.

  7. da un invalido per servizio designato dalla Presidenza, dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

I componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

Presso 18 rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra sara' formato per ciascuna delle categorie di invalidi previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.

Art 5.

Presso 18 rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra sara' formato per ciascuna delle categorie di invalidi previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.

((Nel detto ruolo, ai fini previsti dagli articoli 9, 10 e 14 della presente legge, sara' fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Gli invalidi che aspirano ad essere avviati al lavoro alle dipendenze altrui, in forza della presente legge devono iscriversi nel ruolo provinciale di cui al primo comma del presente articolo.))

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 6.

Gli invalidi, i quali aspirano ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo precedente, dovranno all'atto della domanda d'iscrizione, presentare alla competente rappresentanza:

1) il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido e' provvisto e la categoria e la voce della invalidita' da cui e' colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidita' agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;

2) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative, e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3) una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata comprovante che l'invalido, per la natura, e il grado della sua mutilazione o...

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