LEGGE 3 agosto 1949, n. 476 - Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici

Coming into Force07 Agosto 1949
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date06 Agosto 1949
Enactment Date03 Agosto 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1949/08/06/049U0476/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.179 del 06-08-1949
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata, agraria 1948-49.

La riduzione di fitto del trenta per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947-48, anche se e' cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce.

Art 1.

Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata, agraria 1948-49.

La riduzione di fitto del trenta per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947-48, anche se e' cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce.3 AGGIORNAMENTO (3)

La L. 5 gennaio 1955, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogato con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per l'annata agraria 1950-51 e con la legge 11 luglio 1952, n. 765, per l'annata agraria 1951-52 e seguenti, sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, devono interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone si applica, nella detta misura, tanto sul canone risultante dalla conversione in denaro, quanto sul canone pagato direttamente in natura."

Art 2.

La Commissione tecnica provinciale, istituita a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determinera' entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'ammontare del canone da considerarsi equo per l'annata 1948-49.

Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni e' sufficiente il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale.

In caso di inosservanza del termine di cui al primo comma del presente articolo, e' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e le foreste di procedere allo scioglimento della Commissione tecnica provinciale e alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria, a norma dei commi quarto e quinto dell'art. 1 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

Art 2.

La Commissione tecnica provinciale...

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