LEGGE 16 giugno 1951, n. 435 - Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari

Coming into Force27 Giugno 1951
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Published date26 Giugno 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/06/26/051U0435/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date16 Giugno 1951
Official Gazette PublicationGU n.143 del 26-06-1951
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1951-1952, considerata come tale anche quella che abbia inizio tra il 1 gennaio ed il 1 marzo 1952, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Le disposizioni previste dal comma precedente non si applicano nei confronti dei coltivatori diretti che si trovino nel godimento, quali proprietari enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacita' lavorativa della propria famiglia.

Le disposizioni per l'annata agraria 1949-1950 contenute negli articoli 2 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e quelle per l'annata agraria 1950-1951 contenute nell'art. 1, commi secondo e terzo, e nei restanti articoli di detta legge, si applicano, con le modificazioni di cui agli articoli successivi, rispettivamente anche per l'annata agraria 1950-1951 e per l'annata agraria 1951-1952, sostituita, per la decorrenza dei termini, la data di entrata in vigore della presente legge alla data prevista dall'art. 4.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1948 contenuto nel comma terzo dell'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e' sostituito con il termine del 31 dicembre 1949.

Art 2.

Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1948 contenuto nel comma terzo dell'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e' sostituito con il termine del 31 dicembre 1949. 1

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