LEGGE 15 luglio 1950, n. 505 - Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici

Coming into Force27 Luglio 1950
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date26 Luglio 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/07/26/050U0505/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date15 Luglio 1950
Official Gazette PublicationGU n.169 del 26-07-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1950-1951.

Ad essi si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1949, n. 353, e successive modificazioni e integrazioni.

Nella applicazione della presente legge, la facolta' prevista dall'art. 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, non puo' essere esercitata quando il fondo richiesto sia stato acquistato per atti fra vivi dopo il 31 dicembre 1948, salvo il caso in cui la famiglia del richiedente non abbia alcun altro fondo in conduzione od abbia altri fondi che non assorbano la meta' della capacita' lavorativa familiare.

E' abrogata la lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273.

Art 1.

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1950-1951.

Ad essi si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1949, n. 353, e successive modificazioni e integrazioni.

Nella applicazione della presente legge, la facolta' prevista dall'art. 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, non puo' essere esercitata quando il fondo richiesto sia stato acquistato per atti fra vivi dopo il 31 dicembre 1948, salvo il caso in cui la famiglia del richiedente non abbia alcun altro fondo in conduzione od abbia altri fondi che non assorbano la meta' della capacita' lavorativa familiare. 1

E' abrogata la lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273.

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