LEGGE 21 settembre 2022, n. 142 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

Coming into Force22 Settembre 2022
Enactment Date21 Settembre 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/09/21/22G00152/ORIGINAL
Published date21 Settembre 2022
Official Gazette PublicationGU n.221 del 21-09-2022
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 settembre 2022 MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei

ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «valore ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «valore soglia dell'ISEE», dopo le parole: «decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,» e le parole: «energia reti e ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti e ambiente (ARERA)»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 2-bis.1, dopo le parole: «al comma 2-bis» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso.

All'articolo 3:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-ter. Le attivita' di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

.

All'articolo 4:

alla rubrica, dopo la parola: «Azzeramento» e' inserita la seguente: «degli».

All'articolo 5:

al comma 4, dopo le parole: «di euro» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo»;

al comma 2, le parole: «del 8 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 gennaio 2022,»;

al comma 5, le parole: «dell'anno 2022 si rifornisca» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2022, si rifornisca» e le parole: «e' riportato» sono sostituite dalle seguenti: «sono riportati»;

al comma 7, quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati».

All'articolo 8:

al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2024» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

alla rubrica, dopo le parole: «in materia» e' inserita la seguente: «di».

All'articolo 9:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilita' sostenibili» e, al secondo periodo, dopo la parola: «redatta» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso e dopo le parole: «articolo 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 9, dopo le parole: «dal presente articolo» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla seguente: «rivenienti».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

Art. 9-bis (Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalita' e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori). - 1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalita', relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o piu' assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresi' efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis";

b) il comma 3 e' abrogato.

2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorita' marittima, in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, puo' autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi siano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorita' marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.

Art. 9-ter (Disposizioni urgenti in materia di sport). - 1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, e' destinata alle societa' e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita' natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

.

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), le parole: «comma 198 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 198 e seguenti»;

al comma 2, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla legge».

All'articolo 11:

al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «e 7» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso;

dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi"

.

All'articolo 12:

al comma 2, alla parola: «86,3» sono premesse le seguenti: «valutati in».

All'articolo 13:

al comma 2, dopo le parole: «Le regioni e» e' inserita la seguente: «le»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 4, dopo la parola: «2004» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso.

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: «energia reti e ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti e ambiente»;

al comma 6, le parole: «per durata» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole da: «decreto legislativo» fino a: «protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,».

All'articolo 16:

al comma 3, le parole: «di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;

al comma 4, le parole: «a SOSE S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa»;

al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 243-bis del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al» e le parole: «28...

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