DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina

Coming into Force18 Maggio 2022
Enactment Date17 Maggio 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/05/17/22G00059/CONSOLIDATED/20220923
Published date17 Maggio 2022
Official Gazette PublicationGU n.114 del 17-05-2022
Titolo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE
Capo I Misure in materia di energia
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attivita' produttive;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, nonche' integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 5 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Bonus sociale energia elettrica e gas

  1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022.

  2. Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei bonus sociali elettricita' e gas l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, e' oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo e' rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attivita' produttive;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, nonche' integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 5 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Bonus sociale energia elettrica e gas

  1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022 , con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici. 4

  2. Fermo il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni citate dall'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il primo trimestre 2022, in caso di ottenimento di una attestazione ISEE resa nel corso dell'anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali elettricita' e gas, i bonus annuali riconosciuti agli aventi diritto decorrono dalla data del 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme gia' fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile, ovvero, qualora questo non sia possibile, tramite automatico rimborso da eseguirsi entro tre mesi da tale fattura.4

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti...

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