LEGGE 21 aprile 2023, n. 41 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. (23G00053)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
-
Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
-
All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, le parole: «che sostituisce il Piano per la non autosufficienza» sono sostituite dalle seguenti: «che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza ».
-
All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 17 giugno 2022, n. 71, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani
Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Crosetto, Ministro della difesa
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Garnero Santanche', Ministro del
turismo
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 47 del 24 febbraio 2023.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 89.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della
legge 23 marzo 2023, n. 33, recante "Deleghe al Governo in
materia di politiche in favore delle persone anziane", come
modificato dalla presente legge:
Art. 2 (Oggetto, principi e criteri direttivi
generali di delega e istituzione del Comitato
interministeriale per le politiche in favore della
popolazione anziana). - 1 - 2. Omissis.
3. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Comitato interministeriale per le
politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con
il compito di promuovere il coordinamento e la
programmazione integrata delle politiche nazionali in
favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle
politiche per la presa in carico delle fragilita' e della
non autosufficienza. In particolare, il CIPA:
a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento
annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di
settore nonche' le associazioni rappresentative delle
persone in condizioni di disabilita', il «Piano nazionale
per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la
prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana
e
il «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della
fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione
anziana
, che sostituisce, per la parte inerente alla
popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza.
Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i
corrispondenti piani regionali e locali
b) promuove, acquisito il preventivo parere della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e in raccordo con la Cabina di regia di cui
all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, e con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,
lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n.
227, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri,
l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non
autosufficienti, e dei relativi obiettivi di servizio, con
i LEA
c) promuove l'integrazione dei sistemi informativi
di tutti i soggetti competenti alla valutazione e
all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito
statale e territoriale e l'adozione di un sistema di
monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione
continuativa delle attivita' svolte e dei servizi e delle
prestazioni resi
d) monitora l'attuazione del Piano nazionale per
l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la
prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana e
del Piano nazionale per l'assistenza e la cura della
fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione
anziana di cui alla lettera a) e approva annualmente una
relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante
l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di
finanziamento adottate, che e' trasmessa alle Camere, entro
il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei
ministri o da un Ministro da questi delegato.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 17 giugno 2022, n. 71, recante "Deleghe al Governo
per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per
l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare,
nonche' disposizioni in materia ordinamentale,
organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e
ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura",
come modificato dalla presente legge:
Art. 1 (Oggetto e procedimento). 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla
trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal
presente capo, in relazione:
a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della
magistratura, con specifico riferimento alla necessita' di
rimodulare, secondo principi di trasparenza e di
valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli
incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero
degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base
dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni
di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore
generale presso la Corte di cassazione, nonche' alla
riforma del procedimento di approvazione delle tabelle
organizzative degli uffici giudicanti
b) alla razionalizzazione del funzionamento del
consiglio giudiziario, con riferimento alla necessita', di
assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore
nelle valutazioni di professionalita'
c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in
magistratura dei laureati in giurisprudenza
d) al riordino della disciplina del collocamento
fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24
FEBBRAIO 2023, N. 13
Nella parte I, la partizione: «Titolo I» e la relativa rubrica sono soppresse.
All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri» e dopo le parole: «medesimo articolo 8» sono inserite le seguenti: «del decreto-legge n. 77 del 2021» e, al secondo periodo, dopo la parola: «adottati» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «lett. e)» sono sostituite dalle seguenti:
lettera e),
al comma 3, al primo periodo, le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «del presente comma» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso
al comma 4:
alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, dopo le parole:
categorie produttive e sociali,
, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «del settore bancario, finanziario e assicurativo,», al primo periodo, dopo la parola: «individuati» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» e' inserita la seguente: «del»
alla lettera d):
al numero 1), le parole: «e il Tavolo» sono sostituite dalle seguenti: «e del Tavolo»
al numero 2.2), alinea, la parola: «sostituta» e' sostituita dalla seguente: «sostituita»
alla lettera e):
al capoverso 1, le parole: «oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero, due posti» sono...
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