LEGGE 21 aprile 2023, n. 41 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. (23G00053)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

    (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR

    (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, le parole: «che sostituisce il Piano per la non autosufficienza» sono sostituite dalle seguenti: «che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza ».

  3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 17 giugno 2022, n. 71, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 21 aprile 2023

    MATTARELLA

    Meloni, Presidente del Consiglio

    dei ministri

    Fitto, Ministro per gli affari

    europei, il Sud, le politiche di

    coesione e il PNRR

    Zangrillo, Ministro per la pubblica

    amministrazione

    Abodi, Ministro per lo sport e i

    giovani

    Alberti Casellati, Ministro per le

    riforme istituzionali e la

    semplificazione normativa

    Giorgetti, Ministro dell'economia e

    delle finanze

    Salvini, Ministro delle

    infrastrutture e dei trasporti

    Valditara, Ministro dell'istruzione

    e del merito

    Bernini, Ministro dell'universita'

    e della ricerca

    Crosetto, Ministro della difesa

    Piantedosi, Ministro dell'interno

    Nordio, Ministro della giustizia

    Garnero Santanche', Ministro del

    turismo

    Pichetto Fratin, Ministro

    dell'ambiente e della sicurezza

    energetica

    Musumeci, Ministro per la

    protezione civile e le politiche

    del mare

    Visto, il Guardasigilli: Nordio

    Avvertenza:

    Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, e' stato

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -

    n. 47 del 24 febbraio 2023.

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

    1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

    ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),

    le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

    hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

    pubblicazione.

    Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

    conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

    Ufficiale alla pag. 89.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

    qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della

    legge 23 marzo 2023, n. 33, recante "Deleghe al Governo in

    materia di politiche in favore delle persone anziane", come

    modificato dalla presente legge:

    Art. 2 (Oggetto, principi e criteri direttivi

    generali di delega e istituzione del Comitato

    interministeriale per le politiche in favore della

    popolazione anziana). - 1 - 2. Omissis.

    3. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio

    dei ministri, il Comitato interministeriale per le

    politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con

    il compito di promuovere il coordinamento e la

    programmazione integrata delle politiche nazionali in

    favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle

    politiche per la presa in carico delle fragilita' e della

    non autosufficienza. In particolare, il CIPA:

    a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento

    annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di

    cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

    n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di

    settore nonche' le associazioni rappresentative delle

    persone in condizioni di disabilita', il «Piano nazionale

    per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la

    prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana

    e

    il «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della

    fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione

    anziana

    , che sostituisce, per la parte inerente alla

    popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza.

    Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i

    corrispondenti piani regionali e locali

    b) promuove, acquisito il preventivo parere della

    Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui

    all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.

    208, e in raccordo con la Cabina di regia di cui

    all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n.

    197, e con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,

    lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n.

    227, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri,

    l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non

    autosufficienti, e dei relativi obiettivi di servizio, con

    i LEA

    c) promuove l'integrazione dei sistemi informativi

    di tutti i soggetti competenti alla valutazione e

    all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito

    statale e territoriale e l'adozione di un sistema di

    monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione

    continuativa delle attivita' svolte e dei servizi e delle

    prestazioni resi

    d) monitora l'attuazione del Piano nazionale per

    l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la

    prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana e

    del Piano nazionale per l'assistenza e la cura della

    fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione

    anziana di cui alla lettera a) e approva annualmente una

    relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante

    l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di

    finanziamento adottate, che e' trasmessa alle Camere, entro

    il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei

    ministri o da un Ministro da questi delegato.

    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della

    legge 17 giugno 2022, n. 71, recante "Deleghe al Governo

    per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per

    l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare,

    nonche' disposizioni in materia ordinamentale,

    organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e

    ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e

    funzionamento del Consiglio superiore della magistratura",

    come modificato dalla presente legge:

    Art. 1 (Oggetto e procedimento). 1. Il Governo e'

    delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, uno o piu'

    decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla

    trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario,

    nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal

    presente capo, in relazione:

    a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della

    magistratura, con specifico riferimento alla necessita' di

    rimodulare, secondo principi di trasparenza e di

    valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli

    incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero

    degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base

    dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni

    di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore

    generale presso la Corte di cassazione, nonche' alla

    riforma del procedimento di approvazione delle tabelle

    organizzative degli uffici giudicanti

    b) alla razionalizzazione del funzionamento del

    consiglio giudiziario, con riferimento alla necessita', di

    assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore

    nelle valutazioni di professionalita'

    c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in

    magistratura dei laureati in giurisprudenza

    d) al riordino della disciplina del collocamento

    fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e

    contabili.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24

FEBBRAIO 2023, N. 13

Nella parte I, la partizione: «Titolo I» e la relativa rubrica sono soppresse.

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri» e dopo le parole: «medesimo articolo 8» sono inserite le seguenti: «del decreto-legge n. 77 del 2021» e, al secondo periodo, dopo la parola: «adottati» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «lett. e)» sono sostituite dalle seguenti:

lettera e),

al comma 3, al primo periodo, le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «del presente comma» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso

al comma 4:

alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, dopo le parole:

categorie produttive e sociali,

, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «del settore bancario, finanziario e assicurativo,», al primo periodo, dopo la parola: «individuati» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» e' inserita la seguente: «del»

alla lettera d):

al numero 1), le parole: «e il Tavolo» sono sostituite dalle seguenti: «e del Tavolo»

al numero 2.2), alinea, la parola: «sostituta» e' sostituita dalla seguente: «sostituita»

alla lettera e):

al capoverso 1, le parole: «oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero, due posti» sono...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT