LEGGE 2 febbraio 1939, n. 374 - Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni

Coming into Force21 Marzo 1939
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date02 Febbraio 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/03/06/039U0374/CONSOLIDATED/20080625
Published date06 Marzo 1939
Official Gazette PublicationGU n.54 del 06-03-1939
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art 1.

Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare otto esemplari di qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, uno per il Ministero della cultura popolare tre per la Prefettura uno per la Procura del Re e tre per il Provveditorato agli studi.

L'obbligo comprende anche ogni ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di due esemplari: l'uno per il Ministero della cultura popolare l'altro per il Provveditorato agli studi.

La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona.

Se la consegna e' fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.

Art 1.

((Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno.

L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura)).

La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona.

Se la consegna e' fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.

Art 1.

Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno.

L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona.

Se la consegna e' fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.2

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N. 252

Art 2.

Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie l'obbligo e' limitato alla consegna di cinque esemplari, tre per la Prefettura, uno per la procura del Re ed uno per il Provveditorato agli studi.

L'obbligo comprende anche per ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

Riguardo alle fotografie l'obbligo non sorge per il solo fatto di mettere in mostra la prima positiva al fine di sollecitare richieste di altre positive da stamparsi.

Qualora le cartoline illustrate riproducano fotograficamente, con disegno o con altro sistema, paesaggi, vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici italiani oltre quelli indicati nel primo comma del presente articolo, dovranno essere consegnati altri tre esemplari per il Ministero della cultura popolare.

Art 2.

Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie l'obbligo e' limitato alla consegna di cinque esemplari, tre per la Prefettura, uno per la procura del Re ed uno per il Provveditorato agli studi.

L'obbligo comprende anche per ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

Riguardo alle fotografie l'obbligo non sorge per il solo fatto di mettere in mostra la prima positiva al fine di sollecitare richieste di altre positive da stamparsi.

Qualora le cartoline illustrate riproducano fotograficamente, con disegno o con altro sistema, paesaggi, vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici italiani oltre quelli indicati nel primo comma del presente articolo, dovranno essere consegnati altri tre esemplari per il Ministero della cultura popolare.2

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N. 252

Art 3.

Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di Amministrazioni governative lo stampatore e' tenuto a consegnare soltanto una copia per la Procura del Re e tre per il Provveditorato agli studi, salvo sempre l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente. L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente, basta la consegna di un esemplare per il Provveditorato agli Studi.

Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato che le Amministrazioni facciano stampa e l'alle proprie officine.

Art 3.

Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di Amministrazioni governative lo stampatore e' tenuto a consegnare soltanto una copia per la Procura del Re e tre per il Provveditorato agli studi, salvo sempre l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente. L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente, basta la consegna di un esemplare per il Provveditorato agli Studi.

Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato che le Amministrazioni facciano stampa e l'alle proprie officine.2

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N. 252

Art 4.

Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente piu' tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi per il Ministero della cultura popolare, per la Procura del Re, per il Provveditorato agli studi, devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.

In ogni caso l'obbligo della consegna si considera come non adempiuto, quando siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti.

Art 4.

Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente piu' tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi per il Ministero della cultura popolare, per la Procura del Re, per il Provveditorato agli studi, devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.

In ogni caso l'obbligo della consegna si considera come non adempiuto, quando siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti.2

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N. 252

Art 5.

Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio, o, in mancanza di questo, sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione:

  1. del nome e del domicilio legale dello stampatore, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 9, dell'editore;

  2. dell'anno, per l'era cristiana e per l'era fascista, di effettiva pubblicazione.

Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni esemplare deve, inoltre, portare conforme indicazione del...

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