DECRETO 6 luglio 1998 - Individuazione delle attivita' lavorative, autonome e subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del personale del Ministero di grazia e giustizia e come tali non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 15 del contratto collettivo nazionale del personale dei Ministeri approvato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995; Visto l'art. 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n.

662; Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140; Visto l'art. 39, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n.

449; Considerato che l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n.

140, prescrive l'obbligo delle amministrazioni di disciplinare, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, le attivita' che, in ragione delle interferenze con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno; Ritenuta l'esigenza di individuare e specificare le attivita' lavorative, autonome e subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del Ministero di grazia e giustizia, come tali non consentite ai dipendenti di detto Ministero con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

Decreta: Art. 1.

Ai fini del presente decreto si intende per: a) tempo parziale, la prestazione lavorativa compresa tra il trenta e il cinquanta per cento di quella a tempo pieno prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro; b) professioni legali ed assimilate, le professioni di avvocato, commercialista, ragioniere e perito commerciale; c) attivita', ogni prestazione lavorativa subordinata, parasubordinata, autonoma o di consulenza; d) sede di servizio, la sede della cui pianta organica il dipendente faccia parte e quella dell'ufficio presso il quale venga destinato in assegnazione temporanea.

Art. 2.

1. Salve le ipotesi di conflitto di interesse da valutare in concreto da parte dell'amministrazione, a tutto il personale amministrativo dipendente del Ministero di grazia e giustizia...

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