L'opposizione al giudice di pace
Autore | Chiesa Laura - Fiorani Arturo - Zaninelli Mario |
Pagine | 305-311 |
305
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2012
Dottrina
L’OPPOSIZIONE AL GIUDICE
DI PACE (*)
di Laura Chiesa, Arturo Fiorani, Mario Zaninelli
SOMMARIO
1. Il procedimento: modalità e termini. 2. La legittimazione.
3. La sospensione dell’esecuzione del provvedimento. 4. Prima
udienza di comparizione. 5. L’attività istruttoria. 6. La sen-
tenza. 7. L’impugnazione della decisione. 8. Decorrenza dei
termini per impugnare la sentenza. 9. Decreto del Presidente.
10. L’appello. 11. L’udienza di discussione. 12. La sentenza nel
giudizio di appello. 13. Il ricorso in Cassazione. 14. Il conte-
nuto del ricorso ed il giudizio.
1. Il procedimento: modalità e termini
L’impugnazione giurisdizionale del verbale di violazione
è disciplinata dall’articolo 204 bis del Codice della strada,
così come modificato dall’articolo 34 comma 6 lett. a) del
Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150 “Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69”.
Ai sensi dell’ultimo comma del novellato articolo 204
bis l’opposizione è infatti regolata dall’articolo 7 del De-
creto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150, secondo il quale
le controversie sono regolate dal rito del lavoro ove non
diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo
articolo.
L’impugnazione dell’ordinanza ingiunzione emessa dal
Prefetto è disciplinata dall’articolo 205 del Codice della
Strada, così come modificato dall’articolo 6 del Decreto
Legislativo 1 settembre 2011 n. 150, secondo il quale le
controversie previste dall’articolo 22 della Legge n. 689/81
sono regolate dal rito del lavoro ove non diversamente
stabilito dalle disposizioni del medesimo articolo.
Ai fini del Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150
si intende per rito del lavoro il procedimento regolato dal-
le norme della sezione II capo I titolo IV del libro secondo
del codice di procedura civile (articolo 1 comma 1 lettera
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 1 settembre
2011 n. 150, nei procedimenti disciplinati dal rito del la-
voro:
- non si applicano, salvo che siano espressamente ri-
chiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417 bis,
420 bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma,
431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438,
secondo comma e 439 del codice di procedura civile;
- l’ordinanza prevista dall’articolo 423, secondo comma,
del codice di procedura civile può essere concessa su
istanza di ciascuna parte;
- l’articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze
di condanna a favore di ciascuna delle parti;
- salvo che sia diversamente disposto, i poteri istrut-
tori previsti dall’articolo 421, secondo comma, del codice
di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei
limiti previsti dal codice civile;
- per quanto non disciplinato dal rito del lavoro si ap-
plicano le disposizioni del rito ordinario di cognizione.
Il ricorso, che si estende anche alla sanzione acces-
soria, deve essere presentato a pena di inammissibilità:
- entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione
della violazione,
- entro sessanta se residente all’estero, in caso di or-
dinanza ingiunzione, a norma dell’articolo 205 del codice
della strada, al Giudice di pace competente per territorio
del luogo in cui è stata commessa la violazione.
L’articolo 2 comma 202 della legge finanziaria anno 2010
ha modificato le regole sul contributo unificato per i ricorsi
al Giudice di pace, infatti il contributo unificato, cioè quella
tassa che si paga sul valore delle cause, dovrà essere corri-
sposto anche per le opposizioni a sanzioni amministrative
per la violazione alle norme del codice della strada.
Dal gennaio 2010 occorre pagare € 30 se la contrav-
venzione non supera € 1.100,00, altrimenti € 70, ai quali si
aggiunge € 8 di marca da bollo (diritti e spese di notifica)
da pagarsi in tabaccheria allegando al ricorso la ricevuta
di pagamento.
Il ricorso in carta libera deve essere depositato o in-
viato a mezzo del servizio postale presso la cancelleria
del Giudice di Pace competente, cui seguirà l’iscrizione al
ruolo generale della causa e la formazione del fascicolo
d’ufficio.
I termini per effettuare opposizione, per i quali si ap-
plica l’articolo 155 c.p.c. che esclude il giorno iniziale e
computa il giorno finale (che se è festivo viene prorogato
di diritto al primo giorno successivo non festivo), decor-
rono dalla data di notificazione del verbale, il quale, se
recapitato tramite posta, decorrerà dalla data dell’avviso
di ricevimento della raccomandata.
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