L'alpeggio non é un'attivitá agricola

AutoreMassimo Medugno
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  1. - La vicenda ha origine a seguito di un sequestro di materiale fecale effettuato in un alpeggio di bovini in una malga. Detto materiale accumulato sul terreno senza essere riutilizzato veniva, infatti, considerato un rifiuto ricadente nella disciplina ex D.L.vo 22/97.

    La sentenza ricorda che le materie fecali non sono escluse a priori dalla normativa in materia di rifiuti ma a condizione che siano disciplinate da altre disposizioni di legge, provengano da attività agricola e vengano riutilizzati nella stessa secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. c) D.L.vo 22/97.

    Testualmente l'art. 8 citato prevede quanto segue: «1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

    (...)

    c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli».

    È questo il profilo più interessante della sentenza, in quanto, consente di fare anche un parallelo con una recente sentenza della Corte di giustizia riguardante un caso simile.

    Meno interessante l'affermazione del principio che i liquami sono rifiuti allo stato liquido di cui ci si disfa senza sversamento diretto nei corpi idrici ricettori, sulla quale, in questa sede, non ci soffermeremo.

    A parte evidenziare che la sentenza della Cassazione afferma che l'attività «(...) svolta dagli indagati su quel suolo (alpeggio) non è attività agricola e comunque allo stato non risulta che il materiale fecale fosse riutilizzato nella filiera consequenziale dell'attività agricola», vale la pena ricordare quanto affermato di recente, in un caso analogo, dalla Corte di giustizia, terza sezione, 8 settembre 2005, causa n. 121/03, riguardante materie fecali derivanti da installazioni agricole e da allevamenti di bestiame.

    Secondo la Corte il residuo di produzione non è un rifiuto ma un sottoprodotto o una materia prima riutilizzabile se viene utilizzato con certezza per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l'ha prodotta.

  2. - Il pronunciamento europeo (come quello della sentenza della causa C-416/02, sempre tra Commissione e Regno di Spagna) enuclea in maniera chiara un principio assai...

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