L'indeterminatezza del capo di imputazione ed i correlativi poteri e doveri del pubblico ministero e del giudice: un problema aperto

AutoreRuggero Scibona
Pagine5-8
1049
Rivista penale 12/2016
Dottrina
L’INDETERMINATEZZA
DEL CAPO DI IMPUTAZIONE
ED I CORRELATIVI POTERI
E DOVERI DEL PUBBLICO
MINISTERO E DEL GIUDICE:
UN PROBLEMA APERTO
di Ruggero Scibona
SOMMARIO
1. Il caso. 2. Rif‌lessioni sul caso. 3. Conclusioni.
1. Il caso
A, titolare di un negozio di modeste dimensioni, acqui-
stava da una nota azienda del settore e con regolare fattu-
ra alcuni oggetti, che recavano esclusivamente il marchio
del venditore e che venivano esposti da A in vetrina per la
vendita.
Dopo alcuni mesi, A subiva presso il proprio negozio
una perquisizione nonché il sequestro dei detti beni, che
venivano aff‌idati in custodia alla stessa A.
In seguito, A riceveva l’avviso di conclusione delle inda-
gini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., nel quale il Pubblico
Ministero ipotizzava i reati di cui agli artt. 517 ter comma
2° comma c.p. e 648 c.p. e, successivamente, il decreto di
citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Monza per i re-
ati sopra indicati insieme ad altri negozianti, cui era stato
imputato lo stesso reato.
In via preliminare, i difensori degli imputati eccepiva-
no l’indeterminatezza e la genericità del capo di imputa-
zione e chiedevano la declaratoria di nullità del decreto di
citazione diretta a giudizio.
Il Giudice, rilevata la sopra indicata indeterminatez-
za del capo di incolpazione, riteneva necessario, al f‌ine
di evitare di emettere un provvedimento ritenuto abnor-
me, sollecitare il pubblico ministero a precisare il capo di
imputazione prima di adottare una statuizione def‌initiva
in ordine all’eccezione proposta ed assegnava al Pubbli-
co Ministero termine f‌ino all’udienza successiva per la
formulazione della precisazione del capo di imputazione.
Alla successiva udienza, il Pubblico Ministero provve-
deva alla detta precisazione, specif‌icando le caratteristi-
che delle condotte ritenute delittuose anche tramite il ri-
chiamo esplicito al verbale di sequestro degli oggetti sopra
indicati presso l’esercizio commerciale di A e presso quelli
degli altri imputati.
2. Rif‌lessioni sul caso
Innanzitutto, il caso in esame sottende il problema
relativo alla facoltà del Pubblico Ministero di provvedere
alla precisazione del capo di imputazione anche tramite il
richiamo di atti delle indagini preliminari, quali verbali di
sequestro redatti dalla Polizia Giudiziaria.
Ora, sembra di non essere lontani dal vero ove si af-
fermi che la soluzione della questione sopra indicata
non possa prescindere dalla nozione del diritto di difesa
dell’imputato.
Al riguardo, senza trascendere i limiti del presente la-
voro, si osserva che, se, da un lato, gli artt. 24 e 111, 3°
comma, Cost. nonché l’art. 6 della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo garantiscono a ciascuno il diritto di
rango costituzionale ed inviolabile di agire e difendersi di
fronte alle Magistrature di ogni ordine e grado, dall’altro,
le disposizioni sopra indicate implicano la necessità di una
tecnica di descrizione dei fatti, oggetto del capo di incol-
pazione, idonea a consentire all’imputato di comprendere
con suff‌iciente chiarezza e con pronta immediatezza quali
siano gli addebiti di cui l’imputato sia chiamato a rispon-
dere innanzi all’Autorità Giudiziaria, all’evidente scopo di
consentirgli di esercitare tutte le facoltà difensive proces-
suali e sostanziali, riconosciute dall’ordinamento.
Orbene, premesso che l’omissione della descrizione
dei fatti che in concreto sostanziano l’imputazione viene
ricondotta nella categoria della nullità assoluta ed insa-
nabile di cui all’art. 179 c.p.p. mentre la descrizione ecces-
sivamente generica dei detti fatti sembra essere sussunta
nella nozione della nullità relativa di cui all’art. 181 c.p.p.,
corre l’obbligo di osservare che in ordine alle concrete mo-
dalità di esplicazione del sopra indicato dovere di chia-
rezza e precisione gravante in capo al Pubblico Ministero
si rinvengono soluzioni interpretative alquanto differenti.
In particolare, la Suprema Corte ha avuto occasione
di affermare il principio, alla stregua del quale “È nullo il
decreto di citazione a giudizio, per omessa enunciazione
del fatto in forma chiara e precisa, nel caso in cui il P.M.,
nel contestare la condotta oggetto dell’imputazione, si li-
miti a rinviare “per relationem” ad un verbale di polizia
giudiziaria contenente i risultati dell’attività d’indagine.
(Fattispecie nella quale la contestazione, relativa a reato

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