L'importante strada aperta dal progetto Evidence
Autore | Carmelo Asaro |
Pagine | 13-18 |
L’importante strada aperta dal progetto Evidence
La parola “prova” è equivoca. Essa significa tante cose: l’avvenuta dimo-
strazione di un fatto (prova-risultato); la procedura seguita per la dimostra-
zione del fatto (prova-attività). Distinta dalla prova è la fonte di prova, cioè
la persona o la cosa su cui si esercita la prova-attività allo scopo di ottenere la
prova-risultato.
La fonte di prova, com’è noto, può essere la più varia: un graffito inciso
sulla pietra, la persona di un dichiarante, un supporto magnetico, e via di-
cendo. L’attività di esame di ciascuna fonte è detta mezzo di prova, in quanto
diretta ad estrarre dalla fonte di prova elementi di conoscenza, detti elementi
di prova, atti a fondare il convincimento del giudice nella decisione del fatto
sottoposto al suo esame. Pertanto, la prova-attività consta di un complesso
di mezzi di prova; la prova risultato consta di un complesso di elementi di
prova.
In quanto idonea a fondare un convincimento,la prova-risultato (o prova
tout court) è essa stessa conoscenza, segnatamente il quantum di conoscenza
ricavabile dalle fonti di prova attraverso i mezzi di prova. Si danno quindi
due poli, l’uno materiale, le fonti; l’altro concettuale, la conoscenza. I due
elementi, come si è detto, sono collegati dalla procedura, cioè dal complesso
delle regole che disciplinano i mezzi di prova. Si può, pertanto, affermare
che il processo penale si situa fra questi due poli, avendo esso lo scopo di ri-
cavare dall’esame delle cose e delle persone individuate quali fonti di prova
elementi di conoscenza su cui fondare un giudizio. Ciò il processo fa attra-
verso l’osservanza di regole poste dal legislatore perché l’attività di ricerca
e valutazione della prova si svolga nel rispetto dei diritti della persona e dei
principi fondamentali dell’ordinamento.
Queste regole funzionano sin dal momento di ricerca e acquisizione della
fonte di prova. Specifiche regole disciplinano, ad esempio, le intercettazio-
ni telefoniche. Inoltre, l’uso della fonte impone in determinati casi il previo
avviso del compimento dell’atto al difensore della persona sottoposta alle in-
dagini. Lo impone sempre quando la ricerca o l’acquisizione debbano av-
venire con la collaborazione dell’indagato. Ne consegue che non ogni cosa
o persona può costituire, nell’ottica del procedimento penale, una fonte di
prova, dovendosi aver riguardo, oltre che alla congruenza del contenuto di
conoscenza ricavabile dalla fonte rispetto alla prova del fatto, anche alla na-
Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3285-2
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