L. 28 giugno 2012, n. 92

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Rivista penale 9/2012
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
III
L. 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 153 del 3 lu-
glio 2012) ed errata corrige in Gazzetta uff‌iciale Serie
gen. - n. 163 del 14 luglio 2012.
(Estratto)
2. (Ammortizzatori sociali). 58. Con la sentenza di con-
danna per i reati di cui agli articoli 270 bis, 280, 289 bis,
416 bis, 416 ter e 422 del codice penale, nonchè per i de-
litti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416 bis ovvero al f‌ine di agevolare l’at-
tività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il
giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle
seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla
legislazione vigente, di cui il condannato sia eventual-
mente titolare: indennità di disoccupazione, assegno so-
ciale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.
Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la
revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza,
ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative del-
le stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o
sia stato già accertato con sentenza in altro procedimen-
to giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto
o in parte, da un rapporto di lavoro f‌ittizio a copertura
di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al
primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la san-
zione accessoria di cui al comma 58, primo periodo,
possono benef‌iciare, una volta che la pena sia stata com-
pletamente eseguita e previa presentazione di apposita
domanda, delle prestazioni previste dalla normativa
vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i pre-
supposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58
sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di ado-
zione dei medesimi, all’ente titolare dei rapporti previ-
denziali e assistenziali facenti capo al soggetto condan-
nato, ai f‌ini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della giustizia, d’intesa con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette
agli enti titolari dei relativi rapporti l’elenco dei soggetti
già condannati con sentenza passata in giudicato per i
reati di cui al comma 58, ai f‌ini della revoca, con effetto
non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo
comma 58, primo periodo.
62. Quando esercita l’azione penale, il pubblico mi-
nistero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito
elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una
prestazione di natura assistenziale o previdenziale, in-
forma l’amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca
di cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmen-
te dagli enti interessati all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corri-
spondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle
vittime dei reati di tipo maf‌ioso, delle richieste estor-
sive e dell’usura, di cui all’articolo 2, comma 6 sexies,
del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto

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