D.L. 22 giugno 2012 , n. 83

Pagine915-917
915
Rivista penale 9/2012
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 22 giugno 2012 , n. 83. Misure urgenti per la cre-
scita del Paese (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 147 del 26 giugno 2012), convertito, con
modif‌icazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (Supl. ord.
alla Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 187 dell’11 agosto
2012).
(Estratto)
TITOLO III
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
CAPO III
MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE
DELLE CRISI AZIENDALI
33. (Revisione della legge fall imentare per favorire la
continuità aziendale). 1. Al regio decreto 16 marzo 19 42,
n. 267 sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
l) dopo l’articolo 236 è inserito il seguente: «Ar ticolo
236 bis (Falso in attestazioni e relazioni). - Il professioni-
sta che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli
67, t erzo comma, lettera d), 161, t erzo comma, 182 bis,
182 quinquies e 186 bis espone inf ormazioni false ovvero
omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a
100.000 euro. Se il fatto è commesso al f‌ine di conseguire
un ingiusto prof‌itto per sé o per altri, la pena è aumenta-
ta. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena
è aumentata f‌ino alla metà».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai
procedimenti di concordato preventivo e per l’omologa-
zione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti
dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, non-
ché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati
successivamente al predetto termine.
CAPO VII
ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE
55. (Modif‌iche alla legge 24 marzo 2001, n. 89). 1. Alla
legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti
modif‌icazioni:
a) all’articolo 2:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Nell’accer-
tare la violazione il giudice valuta la complessità del
caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento del-
le parti e del giudice durante il procedimento, nonchè
quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a
contribuire alla sua def‌inizione»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 bis. Si considera rispettato il termine ragionevole
di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di
tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado,
di un anno nel giudizio di legittimità. Ai f‌ini del com-
puto della durata il processo si considera iniziato con
il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero
con la notif‌icazione dell’atto di citazione. Si considera
rispettato il termine ragionevole se il procedimento di
esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la pro-
cedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo
penale si considera iniziato con l’assunzione della qua-
lità di imputato, diparte civile o di responsabile civile,
ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza
della chiusura delle indagini preliminari.
2 ter. Si considera comunque rispettato il termine
ragionevole se il giudizio viene def‌inito in modo irrevo-
cabile in un tempo non superiore a sei anni.
2 quater. Ai f‌ini del computo non si tiene conto del
tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso
tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per pro-
porre l’impugnazione e la proposizione della stessa.
2 quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte soccombente condannata a
norma dell’articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secon-
do periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo
periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta
prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
e) quando l’imputato non ha depositato istanza di
accelerazione del processo penale nei trenta giorni suc-
cessivi al superamento dei termini cui all’articolo 2 bis.
f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali
che abbia determinato una ingiustif‌icata dilazione dei
tempi del procedimento.»;
3) il comma 3 è abrogato;
b) dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente:
«Art. 2 bis (Misura dell’indennizzo). - 1. Il giudice
liquida a titolo di equa riparazione una somma di de-
naro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500
euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT