L'indennità di avviamento ex art. 34 L. 392/78 è soggetta ad iva?

AutorePaola Castellazzi
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La questione che si intende affrontare nel seguente articolo è se l'indennità di avviamento che il locatore deve corrispondere al conduttore ex art. 34 L. 392/78 in caso di risoluzione del contratto di locazione per scadenza dei termini sia soggetta ad Iva.

L'art. 34 L. 392/78 stabilisce che in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, di interesse turistico, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste dal R.D. 267/42, il conduttore ha diritto ad un'indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.

La disciplina dell'Iva è regolata dal D.P.R. 633/ 72, il cui articolo 1 stabilisce che ´l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuateª. Ai successivi articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/72 sono individuate, rispettivamente, le operazioni costituenti cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette ad Iva.

In primis, occorre allora sottolineare che la L. 392/78, con l'art. 34, presume l'esistenza di un danno per il conduttore quale conseguenza della cessazione della locazione per scadenza del termine e ritiene che il rilascio dell'immobile, sede dell'attività di impresa svolta in contatto con la clientela, determini, per il conduttore, la perdita dell'avviamento costituito dall'insieme dei clienti stessi.

L'art. 34 L. 392/1978 prescinde da qualunque prova dell'effettività del danno e della diminuzione di clientela per il conduttore, ritenendo sufficiente che il rapporto di locazione si risolva per volontà del locatore che non intenda stipulare un nuovo contratto, poiché il conduttore maturi il diritto alla corresponsione dell'indennità.

Ciò premesso, occorre dire che la questione in esame non è stata oggetto di studi particolari in dottrina, né di significative decisioni da parte della giurisprudenza.

La problematica è però stata affrontata dall'Agenzia delle Entrate alla quale è stato chiesto un parere in merito.

Secondo tale Agenzia (Risoluzione 3 giugno 2005 n. 73/E) la predetta indennità deve essere soggetta all'IVA in quanto, pur avendo l'obbligazione di cui all'art. 34 L. 392/78 radici in una disposizione di legge e non in un contratto, questo non significa che la stessa non possa essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 1 D.P.R. 633/ 72. Tanto perché, per l'Agenzia delle Entrate, la situazione che si verifica tra locatore e conduttore, sia pure per disposizione di legge, è riconducibile ad un vero e proprio rapporto sinallagmatico in cui oggetto dello scambio è l'incremento di valore dell'immobile che il...

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