L'accertamento della competenza per territorio

AutoreRaffaella Monaldi
Pagine77-79
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giur
Rivista penale 7-8/2018
LEGITTIMITÀ
In argomento, va innanzitutto ribadito il principio, già
affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il
quale ai f‌ini della determinazione della competenza, deve
aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formu-
lata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali va-
lutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della
decisione (sez. I, n. 36336 del 23 luglio 2015, dep. 8 set-
tembre 2015, Conf‌l. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539;
sez. IV, n. 29187 del 19 giugno 2007, dep. 20 luglio 2007,
Paja, Rv. 236997, dettato in tema di competenza per con-
nessione), a meno che tale contestazione non contenga
rilevanti errori macroscopici ed immediatamente perce-
pibili (sez. I, n. 11047 del 24 febbraio 2010, dep. 23 marzo
2010, Conf‌l. comp. in proc. Guida e altri, Rv. 246782).
Ora, nel caso che occupa, è pacif‌ico che la prospetta-
zione del pubblico ministero, come ricordato proprio dalla
Procura di Vicenza nella memoria pervenuta in data 4 di-
cembre 2017, fosse proprio ne senso che gli organi dell’i-
stituto di credito, dopo avere ostacolato, con la rappresen-
tazione di una situazione patrimoniale migliore di quella
effettiva, le funzioni di vigilanza dell’organo di controllo
nel corso dell’ispezione del 2012 presso la sede di (omis-
sis), si fossero necessariamente rappresentati la necessità
di continuare a occultare, anche con la commissione di
nuovi illeciti, la situazione di grave diff‌icoltà dell’istitu-
to, alla quale, non a caso, avevano inteso ovviare con il
f‌inanziamento all’acquisto di capitale proprio; operazione
che sarebbe stata autorizzata f‌in dal 2011, allorchè era
stata conferita una delega al Consiglio di amministrazione
dell’istituto bancario f‌inalizzata all’aumento capitale. In
questa prospettiva, secondo la tesi dell’Accusa, anche il
reato di cui al capo e1) sarebbe stato posto in essere an-
che per rappresentare all’esterno una consolidata stabilità
dell’istituto di credito, collocandosi in continuità con le
precedenti condotte decettive, coerentemente con la "pro-
pensione", da parte degli indagati, "alla pretermissione di
tutti gli interessi che non si presentassero consustanziali e
coerenti alle esigenze f‌inanziarie e di solida rappresenta-
zione sul mercato del gruppo BPVi", secondo quanto pun-
tualmente evidenziato dal Pubblico ministero.
4. Le considerazioni che precedono consentono di ipo-
tizzare, ancora una volta in termini di astratta prospetta-
zione, la sussistenza dell’ipotesi della connessione teleolo-
gica ex dell’art. 12 lett. c), c.p.p..
Sul punto, il Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Vicenza opina, ancora una volta, che non vi
sarebbe alcuna prova che il reato contestato al capo e1),
sia stato compiuto per occultare le pregresse violazioni
contestate ai capi a1), b1), c1) e d1).
E, tuttavia, va ulteriormente ribadito che la valutazio-
ne non deve essere compiuta in termini di "prova" della
esistenza della connessione teleologica, quanto di pos-
sibilità, formulata in assenza di "errori macroscopici ed
immediatamente percepibili", circa la sussistenza di una
f‌inalizzazione del reato di ostacolo alle autorità di vigilan-
za commesso nei confronti della Consob all’occultamento
di quelli precedentemente commessi.
Una prospettiva, quella ora ricordata, che è certamen-
te emersa nel corso delle indagini preliminari, potendo in
questa fase certamente ipotizzarsi, al di là delle successi-
ve valutazioni che verranno compiute nella sede del giu-
dizio di merito, che la commissione del reato di ostacolo
alla vigilanza della Consob abbia avuto luogo anche per
consentire, all’istituto bancario, di impedire la scoperta
dei reati precedentemente commessi.
5. Una volta rinvenuta la connessione tra le varie fat-
tispecie contestate, deve ritenersi che, secondo la regola
dell’art. 4 c.p.p., siano più gravi i reati di cui ai capi b1) ed
e1), in considerazione della ipotizzata presenza dell’aggra-
vante ad effetto speciale di cui all’art. 2638 comma 3, c.c..
E riscontrata la pari gravità delle due fattispecie, la compe-
tenza per territorio deve essere ulteriormente determinata
alla stregua del criterio cronologico, con attribuzione della
competenza al Tribunale di Vicenza, in quanto competente
per il delitto, contestato al capo b1) dell’imputazione prov-
visoria, commesso per primo, nel 2012.
6. Alla luce delle argomentazioni svolte, il conf‌litto
negativo di competenza deve essere risolto nel senso di
individuare la competenza del Giudice per le indagini pre-
liminari presso il Tribunale di Vicenza. (Omissis)
L’ACCERTAMENTO
DELLA COMPETENZA
PER TERRITORIO
di Raffaella Monaldi
Con la decisione annotata, la Suprema Corte non ri-
solve solo il conf‌litto negativo di competenza sollevato, ai
sensi degli artt. 28-30 c.p.p., dal Gip presso il Tribunale
di Milano nel procedimento a carico degli ex vertici della
Popolare di Vicenza, ma indica il criterio da adottare nel-
la individuazione del Giudice ratione loci competente in
relazione al reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza de-
clinato nella ipotesi di evento di cui al comma secondo
dell’art. 2638 c.c. (senza pronunciarsi, purtroppo, inciden-
ter tantum, sul tema della competenza territoriale della
fattispecie di cui al primo comma).
Brevi cenni sulla vicenda processuale. Il Gip presso
il Tribunale di Vicenza, nell’accogliere la richiesta di se-
questro preventivo formulata dal Pubblico Ministero nei
confronti di due degli indagati ed, ai sensi degli artt. 19 e
53 del D.L.vo n. 231/2001 della Banca Popolare di Vicenza
della somma ritenuta prof‌itto diretto dal reato, aveva di-
chiarato la propria incompetenza in relazione alle uniche
due ipotesi per le quali la richiesta era stata avanzata.

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