LEGGE 3 agosto 1998, n. 299 - Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
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E' autorizzata la spesa annua di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 per l'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, ultimo capoverso, del titolo V del trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454.
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Dall'anno 2001 la spesa e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
Art. 2.
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Per far fronte a tutti gli adempimenti connessi con le spese di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri puo' nominare delegazioni, attribuendo loro un fondo spese.
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Il capo della delegazione di cui al comma 1 amministra i fondi somministratigli mediante aperture di credito, correlate alle effettive esigenze di spese, ed e' tenuto alla presentazione del rendiconto secondo le norme amministrative contabili vigenti.
Art. 3.
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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
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Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1028): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 23 luglio 1996.
Assegnato alla 3 commissione (Esteri), in sede referente, il 3 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1 , 5...
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