REGOLAMENTO 16 marzo 2009 - Regolamento concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all''interno dei rami di assicurazione, ai sensi dell''articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 29).


TITOLO I


DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

  1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 2, comma 6, e 5, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


    TITOLO I


    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

    1. «assicurazione contro i danni»: le assicurazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto;

    2. «assicurazione sulla vita»: le assicurazioni e le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto;

    3. «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

    4. «Nuovo Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

    5. «premio puro»: costo base per la copertura assicurativa che il contraente e' tenuto a pagare come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalle imprese;

    6. «prodotti finanziari»: i prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    7. «ramo di assicurazione»: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione;

    8. «sede secondaria o succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa;

    9. «Stato terzo»: uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo.

  3. La numerazione dei rami vita e danni richiamati nel presente Regolamento e' riferita alla classificazione di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del decreto.


    TITOLO I


    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 3.

    Ambito di applicazione

  4. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica italiana.


    TITOLO I


    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 4.

    Rischi non assicurabili

  5. Fermi i divieti derivanti da norme di legge, non e' assicurabile il rischio di ritiro o sospensione della patente di guida conseguente a violazioni del Nuovo codice della strada, salvo quanto previsto dall'art. 16.

  6. Fatto salvo quanto indicato negli articoli 12 e 14, comma 1, non sono rilasciabili dall'impresa di assicurazione coperture a fronte di obbligazioni di dare derivanti da disposizioni contrattuali, quando il rischio sottostante ha natura esclusivamente finanziaria, ossia e' riferito a prodotti finanziari o a depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari ovvero ad operazioni di finanziamento o di provvista di mezzi finanziari, non relative all'acquisto di beni o servizi al consumo. In ogni caso non sono rilasciabili le coperture destinate a garantire il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie di impresa.

  7. Non e' assicurabile il rischio relativo al pagamento di una sanzione amministrativa anche nel caso di accollo da parte di un ente della somma corrispondente alla sanzione comminata all'autore dell'illecito, quando l'ente rinuncia alla rivalsa nei confronti del responsabile stesso.


    TITOLO I


    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 5.

    Attivita' di servizi

  8. Le prestazioni in natura di assistenza tecnica e sanitaria remunerate in forma diversa dal premio anticipato calcolato su basi tecnico-assicurative, offerte a domanda dell'utente anche in assenza di fortuita' dell'evento generatore del bisogno, sono considerate servizi non assicurativi.

  9. Le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo 18. Assistenza possono offrire i servizi di cui al comma 1 ai propri assicurati, in accessorio alle garanzie prestate, a condizione che:

    1. essi costituiscano, nel loro insieme, impegno marginale rispetto a quello principale derivante dagli obblighi di natura assicurativa e siano forniti in relazione all'adempimento degli obblighi assicurativi;

    2. nel contratto venga data separata evidenza del costo di tali servizi rispetto al premio assicurativo.

  10. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia, anche ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto, possono offrire in accessorio ai suddetti rami danni i servizi di assistenza sanitaria a domicilio, alle condizioni indicate dal comma 2, lettere a) e b).

  11. Non costituiscono attivita' assicurativa le prestazioni di assistenza, di manutenzione e di riparazione offerte dal venditore di beni di consumo ai propri clienti, anche a fronte di un corrispettivo anticipato, in assenza di elementi tipici del rapporto assicurativo quali, in particolare, l'organizzazione imprenditoriale basata sulla comunione dei rischi e la...

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