DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1998, n. 217 - Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, ed in particolare l'articolo 10, comma 5; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per legge, la legge 10 ottobre 1990, n. 287; b) per Autorita', l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge; c) per collegio, il presidente e i quattro componenti dell'Autorita'; d) per uffici, le unita' organizzative istituite ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge; e) per bollettino, quello di cui all'articolo 26 della legge.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

  2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia di intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni, nonche' alle indagini conoscitive di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

    Art. 3.

    Comunicazione volontaria delle intese

  3. Le comunicazioni volontarie di intese, ai sensi dell'articolo 13 della legge, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese, o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa.

  4. Le comunicazioni sono presentate per mezzo di un apposito formulario, predisposto dall'Autorita', e pubblicato nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione dell'intesa.

  5. L'Autorita' informa le imprese nel caso che la comunicazione sia incompleta o irregolare. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13 della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.

  6. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella comunicazione deve essere comunicata all'Autorita', non appena conosciuta, dalle parti o da talune di esse. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 13 della legge, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova intesa.

  7. Le comunicazioni sono sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese o da persone munite di procura speciale; esse sono presentate, unitamente all'eventuale procura speciale, all'Autorita' a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta.

    Art. 4.

    Richiesta di autorizzazione di intese in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge

  8. Le richieste di autorizzazione di intese di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, in deroga al divieto dell'articolo 2 della legge stessa, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto della richiesta.

  9. Le richieste sono presentate per mezzo di un apposito formulario predisposto dall'Autorita', da pubblicarsi nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione delle richieste.

  10. L'Autorita' puo' richiedere alle imprese notizie ed elementi integrativi necessari per la valutazione della richiesta. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge decorre dal ricevimento di quanto richiesto.

  11. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella richiesta, che e' nota alle parti o a taluna di esse, deve essere immediatamente comunicata dalle parti, o da taluna di esse, che ne siano al corrente all'Autorita'. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, la comunicazione della modificazione equivale alla presentazione di una nuova richiesta.

  12. Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle richieste, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 5.

  13. Della richiesta di autorizzazione e' data notizia mediante pubblicazione nel bollettino di un breve avviso concernente l'intesa oggetto della richiesta di autorizzazione, invitando i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

  14. L'autorizzazione, di cui all'articolo 4 della legge non produce effetti anteriori alla data della richiesta.

    Art. 5.

    Comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione

  15. Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge, devono contenere tutte le informazioni ed essere corredate degli allegati ed elementi essenziali ad una completa valutazione dell'operazione di concentrazione.

  16. Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall'Autorita' e pubblicato nel bollettino, nel quale sono richieste le informazioni, gli allegati e gli elementi di cui al comma 1.

  17. L'Autorita' informa le imprese nel caso di comunicazione gravemente inesatta, incompleta o non veritiera. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.

  18. Ai fini della sottoscrizione e della presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 5.

    Art. 6.

    Avvio dell'istruttoria

  19. Il collegio, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma 2, 3 e 6, comma 1, della legge, valutate le proposte degli uffici, delibera sull'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della legge.

  20. Nel caso di presentazione di richieste di autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge, l'istruttoria ha inizio dal momento della presentazione della richiesta di autorizzazione completa delle informazioni e degli allegati essenziali. Qualora le richieste di autorizzazione in deroga siano presentate nel corso di un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 14 della legge, l'Autorita' puo' procedere alla loro valutazione nell'ambito dell'istruttoria stessa, ove necessario prorogando il termine fissato per la sua conclusione.

  21. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria deve indicare gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ufficio dove si puo' prendere visione degli atti del procedimento, nonche' il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge.

  22. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria e' notificato alle imprese e agli enti interessati, nonche' ai soggetti che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria. Qualora l'istruttoria riguardi imprese che operano nel settore assicurativo, ne e' data immediata comunicazione all'ISVAP.

  23. La notificazione puo' essere effettuata da un funzionario o da altro dipendente appositamente incaricato dell'Autorita' mediante consegna nelle mani proprie del destinatario ovvero a mezzo del servizio postale secondo le modalita' di cui all'articolo 149 del codice di procedura civile.

  24. Nel caso che per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione e' effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre idonee forme di pubblicita'.

  25. Dell'avvio dell'istruttoria e' data notizia mediante pubblicazione del relativo provvedimento nel bollettino.

    Art. 7.

    Partecipazione all'istruttoria

  26. Possono partecipare all'istruttoria: a) i soggetti ai quali e' stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4; b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' le associazioni rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione nel bollettino del provvedimento di avvio dell'istruttoria.

  27. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di: a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri; b) accedere ai documenti, ai sensi dell'articolo 13.

  28. I soggetti ai quali e' stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, hanno diritto di essere sentiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge.

  29. Nel corso delle audizioni i soggeti interessati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono altresi' farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'audizione.

    Art. 8.

    Poteri istruttori

  30. I poteri istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, sono esercitati a decorrere dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, anche contestualmente alla notifica stessa. Nel caso che l'apertura dell'istruttoria sia stata notificata ad una pluralita' di soggetti, i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata.

  31. ...

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