DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 521 - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici

Coming into Force30 Agosto 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/08/30/084U0521/ORIGINAL
Enactment Date29 Agosto 1984
Published date30 Agosto 1984
Official Gazette PublicationGU n.239 del 30-08-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere alla istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, allo scopo di conseguire consistenti risparmi nella gestione del servizio medesimo e di ridurre conseguentemente il fabbisogno finanziario dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa al presente decreto, effettuano, nella qualita' di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari, per vendita di beni e servizi o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilita' speciale fruttifero presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilita' speciale infruttifera, nella quale devono altresi' essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

  2. I tesorieri o i cassieri possono richiedere l'adeguamento delle convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per lo espletamento dei relativi servizi.

  3. Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e sono altresi' disciplinate le condizioni, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente comma 1 e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilita' in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

  4. All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente comma 1, valutabile in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  5. Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente comma 3, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa al presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge...

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