LEGGE 2 dicembre 1969, n. 968 - Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo "Fondo scorta" per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Coming into Force15 Gennaio 1970
End of Effective Date12 Ottobre 2002
Published date31 Dicembre 1969
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/12/31/069U0968/CONSOLIDATED/20020928
Enactment Date02 Dicembre 1969
Official Gazette PublicationGU n.328 del 31-12-1969
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Allo scopo di provvedere, nei casi di calamita' pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi e ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2002, N. 2151

Art 2.

Per l'anno finanziario 1969 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo 1 e' fissato in lire 150.000.000.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio e a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno e da sottoporsi al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - RESTIVO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2002, N. 2151

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