Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 144, e 28 giugno 1995, n. 260.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 28 giugno 1995, n. 258, e dell'articolo 16 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 27 del decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195, dell'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 27 del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325, nonche' quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro
del tesoro FRATTINI, Ministro per la funzione
pubblica
CORONAS, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: DINI