LEGGE 7 marzo 2001, n.58 - Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Testo Legge
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4166):
Presentato il 20 luglio 1999 dal sen. Semenzato.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 14 febbraio 1999, con parere delle commissioni 1a, 4a e 5a.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente, il 29
settembre 1999 e il 5 ottobre 1999.
Relazione scritta annunciata il 6 dicembre 1999 (atto n.
4166-A).
Esaminato in aula ed approvato il 18 gennaio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 6690):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 gennaio 2000, con pareri delle commissioni I, IV, V e XII.
Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre 2000;
17, 18, 25 e 31 gennaio 2001.
Esaminato in aula il 5 febbraio 2001 ed approvato, con
modificazioni, il 6 febbraio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 4166-B):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 13 febbraio 2001, con pareri delle commissioni 5a e 13a.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede deliberante, ed
approvato il 21 febbraio 2001.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio
e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 4, comma 2:
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
...
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