LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903 - Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici

Coming into Force11 Gennaio 1974
Published date10 Gennaio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/01/10/073U0903/CONSOLIDATED/20201107
Enactment Date22 Dicembre 1973
Official Gazette PublicationGU n.9 del 10-01-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un Fondo unico)

E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" che nel presente e negli articoli seguenti e' indicato con la parola "Fondo".

Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento.

Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi individuali di cui al successivo articolo 6 puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Fondo subentra nelle attivita' e passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dei fondi gia' istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto dell'articolo 28 della presente legge.

Art 1.

(Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un Fondo unico)

E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" che nel presente e negli articoli seguenti e' indicato con la parola "Fondo".

Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio pari a quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni deficitarie.

Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi individuali di cui al successivo articolo 6 puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Fondo subentra nelle attivita' e passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dei fondi gia' istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto dell'articolo 28 della presente legge.

Art 2.

(Scopi del Fondo)

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di eta' o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di riversibilita' ai superstiti dell'iscritto o pensionato del Fondo stesso, secondo le disposizioni e con le modalita' di cui all'articolo 14.

Art 3.

(Comitato di vigilanza e suoi compiti)

Per la gestione del Fondo e' istituito un comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

  1. vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano l'attivita' del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;

  2. decidere i ricorsi in via definitiva;

  3. esprimere parere sui provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo nonche' sui bilanci preventivi annuali, sui rendiconti annuali e sui bilanci tecnici.

Art 4.

(Composizione del comitato di vigilanza)

L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e' sostituito dal seguente:

"Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e' composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il comitato;

2) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

3) cinque rappresentanti del clero, designati dalla federazione tra le associazioni del clero in Italia;

4) due rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al Fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del Ministro per l'interno.

I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni".

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e' abrogato.

Art 5.

(Soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo)

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i sacerdoti secolari, nonche' tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidita'.

Con decreto del Ministro per l'interno, previe intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, si provvede all'applicazione della presente legge con le modalita' del caso.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma, riguardanti l'attivita' di culto, e' richiesta:

1) per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;

2) per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.

Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato, dalle comunita' israelitiche dalle quali dipendono, il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con iscrizione, a termini dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

L'iscrizione al Fondo e' compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. I contributi versati al Fondo non sono cumulabili con quelli versati o accreditati nella predetta assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o nelle altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero.

Sono esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i sacerdoti secolari per l'attivita' che esplicano all'interno dell'ordinamento canonico.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei sacerdoti secolari i quali, pur esplicando attivita' all'interno dell'ordinamento canonico, risultano iscritti alla predetta assicurazione generale obbligatoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 6.

(Contributo a carico degli iscritti)

Il Fondo e' alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonche' dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 21.

Il contributo dovuto dall'iscritto e' cosi' stabilito:

a decorrere dal 1 gennaio 1971 lire 53.600 annue;

a decorrere dal 1 luglio 1972 lire 61.800 annue;

a decorrere dal 1 gennaio 1973 lire 75.600 annue.

Il contributo e' dovuto dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo della iscrizione al Fondo.

Resta termo, a carico del Fondo, il contributo di lire 51 milioni, di cui all'articolo 6, lettera c) della legge 28 luglio 1967, n. 669, per l'assistenza malattia agli iscritti al Fondo medesimo. Per l'applicazione della medesima legge n. 669, nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica si provvede con le modalita' di cui al secondo comma del precedente articolo 5.

Art 6.

(Contributo a carico degli iscritti)

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