DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1974, n. 47 - Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima

Coming into Force13 Marzo 1974
Enactment Date28 Febbraio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/03/13/074U0047/CONSOLIDATED/20071002
Published date13 Marzo 1974
Official Gazette PublicationGU n.68 del 13-03-1974
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi;

Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Tenuto conto della abrogazione intervenuta nell'ambito comunitario di norme relative alle tasse ed ai diritti di sbarco e imbarco delle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare un diverso sistema di tassazione su dette merci compatibile anche con la disciplina comunitaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.

In tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attivita' aerea commerciale e' dovuta una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili in misura non superiore a lire cento per ogni chilogrammo di peso lordo. La tassa non e' dovuta in caso di trasbordo. La frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi e' considerata come chilogrammo intero. La tassa e' dovuta dal vettore, che puo' rivalersene sullo speditore, ed e' accertata, liquidata e riscossa dalla direzione dell'aeroporto che, ove ne ravvisi la opportunita', puo' all'uopo delegare il competente ufficio doganale.

La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo e' determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi.

Il proprietario dell'aeromobile e' solidalmente responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Per gli aeroporti dati in gestione in base a leggi speciali ad enti o societa', l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa di cui al primo comma nonche' l'eventuale rimborso della tassa stessa previsto nel successivo art. 5 avverranno secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi;

Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Tenuto conto della abrogazione intervenuta nell'ambito comunitario di norme relative alle tasse ed ai diritti di sbarco e imbarco delle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare un diverso sistema di tassazione su dette merci compatibile anche con la disciplina comunitaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.

In tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attivita' aerea commerciale e' dovuta una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili in misura non superiore a lire cento per ogni chilogrammo di peso lordo. La tassa non e' dovuta in caso di trasbordo. La frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi e' considerata come chilogrammo intero In ogni caso la tassa non dovra' essere inferiore a lire 100. La tassa e' dovuta dal vettore, che puo' rivalersene sullo speditore o sul destinatario, ed e' accertata, liquidata e riscossa dalla direzione dell'aeroporto che, ove ne ravvisi la opportunita', puo' all'uopo delegare il competente ufficio doganale.

La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo e' determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi.

Il proprietario dell'aeromobile e' solidalmente responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Per gli aeroporti dati in gestione in base a leggi speciali ad enti o societa', l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa di cui al primo comma nonche' l'eventuale rimborso della tassa stessa previsto nel successivo art. 5 avverranno secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi;

Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Tenuto conto della abrogazione intervenuta nell'ambito comunitario di norme relative alle tasse ed ai diritti di sbarco e imbarco delle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare un diverso sistema di tassazione su dette merci compatibile anche con la disciplina comunitaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.

In tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attivita' aerea commerciale e' dovuta una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili in misura non superiore a lire cento per ogni chilogrammo di peso lordo. La tassa non e' dovuta in caso di trasbordo. La frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi e' considerata come chilogrammo intero In ogni caso la tassa non dovra' essere inferiore a lire 100. La tassa e'...

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