LEGGE 9 gennaio 1956, n. 24 - Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile

Coming into Force14 Febbraio 1956
End of Effective Date28 Agosto 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/01/30/056U0024/CONSOLIDATED/19760531
Published date30 Gennaio 1956
Enactment Date09 Gennaio 1956
Official Gazette PublicationGU n.24 del 30-01-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:

  1. diritti relativi al movimento degli aeromobili:

    diritto di approdo;

    diritto di partenza;

    diritto di ricovero;

    diritto di assistenza.

  2. diritti relativi al movimento delle persone: diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero.

  3. diritti relativi al movimento delle merci:

    diritto d'imbarco di merci destinate all'estero;

    diritto di sbarco di merci provenienti dall'estero.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1976, N. 324

Art 2.

Per l'approdo degli aeromobili in un aerodromo statale e' dovuto un diritto in misura non superiore:

  1. relativamente agli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale di carattere commerciale:

    a lire -100 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilita';

    a lire 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

  2. per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea di carattere commerciale entro i limiti del territorio nazionale:

    a lire 200 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilita';

    a lire 300 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

  3. relativamente agli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale di carattere turistico:

    a lire 400 per ogni aeromobile di peso non superiore ad una tonnellata;

    a lire 800 per ogni aeromobile di peso superiore ad una tonnellata.

    Per la partenza delle categorie di aeromobili sopra indicate e' dovuto un diritto uguale a quello di approdo.

    Le misure indicate nel primo comma sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza hanno luogo nelle ore, notturne.

    I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente dell'aeromobile nei casi di cui alle lettere a) e 5);, dal pilota dell'aeromobile nel caso di cui alla lettera e).

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1976, N. 324

Art 3.

Per il ricovero negli aerodromi statali, anche allo scoperto, di aeromobili di qualsiasi tipo e dovuto un diritto nella misura di lire 200 per tonnellata o frazione di tonnellata per ogni giornata, da computarsi da una mezza-notte all'altra, e per le frazioni di giornata eccedenti le 6 ore.

Il diritto di ricovero e' dovuto dall'esercente nel caso di aeromobili che svolgono attivita' di carattere commerciale; direttamente dal pilota in...

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