Art
1.
Il movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:
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diritti relativi al movimento degli aeromobili:
diritto di approdo;
diritto di partenza;
diritto di ricovero;
diritto di assistenza.
diritti relativi al movimento delle persone: diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero.
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diritti relativi al movimento delle merci:
diritto d'imbarco di merci destinate all'estero;
diritto di sbarco di merci provenienti dall'estero.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1976, N. 324
Art
2.
Per l'approdo degli aeromobili in un aerodromo statale e' dovuto un diritto in misura non superiore:
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relativamente agli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale di carattere commerciale:
a lire -100 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilita';
a lire 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
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per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea di carattere commerciale entro i limiti del territorio nazionale:
a lire 200 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilita';
a lire 300 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
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relativamente agli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale di carattere turistico:
a lire 400 per ogni aeromobile di peso non superiore ad una tonnellata;
a lire 800 per ogni aeromobile di peso superiore ad una tonnellata.
Per la partenza delle categorie di aeromobili sopra indicate e' dovuto un diritto uguale a quello di approdo.
Le misure indicate nel primo comma sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza hanno luogo nelle ore, notturne.
I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente dell'aeromobile nei casi di cui alle lettere a) e 5);, dal pilota dell'aeromobile nel caso di cui alla lettera e).
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1976, N. 324
Art
3.
Per il ricovero negli aerodromi statali, anche allo scoperto, di aeromobili di qualsiasi tipo e dovuto un diritto nella misura di lire 200 per tonnellata o frazione di tonnellata per ogni giornata, da computarsi da una mezza-notte all'altra, e per le frazioni di giornata eccedenti le 6 ore.
Il diritto di ricovero e' dovuto dall'esercente nel caso di aeromobili che svolgono attivita' di carattere commerciale; direttamente dal pilota in...