Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare gli articoli 27, commi l e 2, e 44;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;
Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni
Nel presente capo si intendono per:
investitori: gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
intermediari: i soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attivita' di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 3
Art
2.
Camera di conciliazione e arbitrato
E' istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione, in conformita' al presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori .
La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attivita', avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob.
La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita'.
La Camera di conciliazione e arbitrato puo' avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. L'organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennita' di cui all'articolo 4.
La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d'Italia:
l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;
le modalita' di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;
i requisiti di imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita' dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
la periodicita' dell'aggiornamento dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato;
le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato;
le altre norme di attuazione del presente capo.
Art
2.
Camera di conciliazione e arbitrato
E' istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione, in conformita' al presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori .
La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attivita', avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob.
La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita'.
La Camera di conciliazione e arbitrato puo' avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. L'organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennita' di cui all'articolo 4.
La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d'Italia:
l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;
le modalita' di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;
i requisiti di imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita' dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
la periodicita' dell'aggiornamento dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato;
le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato;
le altre norme di attuazione del presente capo.
5-bis. I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190-ter del medesimo decreto legislativo. 1
5-ter. La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis nonche' i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2. 1
Art
2.
Camera di conciliazione e arbitrato
E' istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione, in conformita' al presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. 2
La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attivita', avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob. 2
La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita'. 2
La Camera di conciliazione e arbitrato puo' avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. L'organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennita' di cui all'articolo 4. 2
La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d'Italia:
l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;
le modalita' di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;
i requisiti di imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita' dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
la periodicita'...