DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. 633 - Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnare alla cattedra di "Disegno civile II", presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Ancona

Coming into Force14 Novembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/10/30/073U0633/ORIGINAL
Enactment Date22 Giugno 1973
Published date30 Ottobre 1973
Official Gazette PublicationGU n.281 del 30-10-1973
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;

ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Ancona il 12 settembre 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Disegno civile II" della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Ancona.

Art 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di ingegneria dell'Universita' di Ancona.

Art 3.

I contributi annui a carico del Consorzio, per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di assistente di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art 4.

L'Universita' di Ancona si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 giugno 1973 LEONE SCALFARO - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1973

Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 62. - VALENTINI.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di Disegno II civile
Repertorio n 12

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di "Disegno II civile" della facolta' di ingegneria.

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno dodici del mese di settembre...

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