LEGGE 8 agosto 1985, n. 440 - Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessita'

Coming into Force07 Settembre 1985
Published date23 Agosto 1985
Enactment Date08 Agosto 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/08/23/085U0440/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.198 del 23-08-1985
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessita'.

  2. Con proprio decreto, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa comunicazione al Parlamento, puo' assegnare, a carico del Fondo di cui al precedente comma, un assegno straordinario vitalizio a favore dei cittadini italiani, di chiara fama, che abbiano illustrato la Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, dello sport e nel disimpegno di pubblici uffici o di attivita' svolte a fini sociali, filantropici e umanitari e che versino in stato di particolare necessita'.

  3. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio e' commisurato alle esigenze dell'interessato e non puo', in ogni caso, essere superiore a lire cento milioni annui.

  4. La concessione puo' essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici.

  5. La concessione puo' altresi' essere revocata quando venga meno lo stato di particolare necessita' di cui al primo comma.

  6. L'assegno vitalizio non e' in alcun modo computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, ne' ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, ne' in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.

  7. Per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 il Fondo di cui al primo comma e' fissato nella misura di lire 500 milioni. A decorrere dall'anno 1986 l'entita' del Fondo puo' essere rideterminata in sede di legge finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art 2.
  1. All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1985-1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte...

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