LEGGE 14 febbraio 1987, n. 41 - Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa

Coming into Force11 Marzo 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/02/24/087U0041/CONSOLIDATED/19920125
Enactment Date14 Febbraio 1987
Published date24 Febbraio 1987
Official Gazette PublicationGU n.45 del 24-02-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, nella quale confluiscono la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, e il regio Conservatorio Sant'Anna di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 1908.

  2. Essa e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art 2.
  1. La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando alla ricerca scientifica e all'insegnamento giovani studiosi in settori disciplinari nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate.

  2. A tal fine la Scuola accoglie, per concorso nazionale, studenti iscritti nei corsi di laurea afferenti a tali settori disciplinari e, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari e mettendo loro a disposizione opportuni mezzi di studio. Lo statuto della Scuola stabilisce i corsi di laurea di specifica afferenza e determina l'eventuale ammissione ai fini del perfezionamento di studiosi stranieri in possesso di laurea o di titoli equipollenti.

  3. Il diploma di perfezionamento relativo a corsi di studio di durata almeno triennale e' equiparato al dottorato di ricerca.

  4. Alle autorita' accademiche della Scuola e' affidato il compito di organizzare gli studi in modo che l'equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico.

  5. Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 sono tenuti ad iscriversi ai corsi di laurea dell'Universita' di Pisa.

Art 3.
  1. Il governo della Scuola e' affidato:

  1. al direttore;

  2. al consiglio direttivo.

Art 4.
  1. Il direttore della Scuola, cui sono attribuite le funzioni di rettore, viene nominato, su designazione del corpo docente della Scuola stessa, dal Ministro della pubblica istruzione fra i professori ordinari e straordinari della Scuola; dura in carica un triennio e puo' essere confermato.

  2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovraintende allo svolgimento dell'attivita' della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.

  3. Il vice direttore della Scuola e' nominato dal direttore per un triennio fra i professori ordinari, straordinari e fuori ruolo della Scuola.

  4. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in caso di assenza o impedimento.

Art 5.
  1. Al consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle universita' e degli istituti...

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