LEGGE 7 marzo 1967, n. 117 - Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento

Coming into Force09 Aprile 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/03/25/067U0117/ORIGINAL
Published date25 Marzo 1967
Enactment Date07 Marzo 1967
Official Gazette PublicationGU n.76 del 25-03-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art 2.

La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando giovani studiosi di diverse discipline alla ricerca scientifica ed all'insegnamento.

A tal fine la Scuola accoglie - per concorso nazionale - studenti iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in medicina e chirurgia, in agraria, in ingegneria, in economia e commercio, nonche', ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le Universita' italiane, fornendo loro gratuitamente - presso gli annessi Collegi - alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari, e mettendo a loro disposizione opportuni mezzi di studio.

I vincitori del concorso nazionale di cui al precedente comma sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio della Universita' di Pisa.

La Scuola si articola in cinque sezioni, ciascuna delle quali accoglie gli studenti e i laureati perfezionandi dei corsi di laurea di cui al presente articolo. Per quelli di giurisprudenza e scienze politiche, la sezione e' unica.

Art 3.

Il governo della Scuola e' affidato:

1) al direttore;

2) al Consiglio direttivo.

Art 4.

La direzione della Scuola spetta al rettore pro tempore della Universita' di Pisa.

Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento della attivita' della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.

Il vicedirettore della Scuola e' nominato dal direttore della Scuola stessa per un biennio nell'ambito dei professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascun Consiglio di facolta' cui appartengono i corsi di laurea...

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