Istituzione della provincia di Fermo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. E' istituita la provincia di Fermo, con capoluogo Fermo, nell'ambito della regione Marche.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amininistrazioe competente per materia, ai sensi dell'art 10, commna 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Art. 2.

  2. La circoscrizione territoriale della provincia di Fermo e' costituita dai seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

    Art. 3.

  3. La provincia di Ascoli Piceno procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

  4. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo con-certo con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario e' nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  5. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ove costituita, designa, secondo le modalita' stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attivita' del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

  6. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

  7. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in...

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