DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 446 - Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395

Coming into Force05 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/11/20/092G0483/ORIGINAL
Enactment Date30 Ottobre 1992
Published date20 Novembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.274 del 20-11-1992 - Suppl. Ordinario n. 125
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 17, comma 1;

VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;

ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari)

  1. E' istituita una scuola nazionale per la formazione l'aggiornamento e la specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria.

  2. La scuola assume la denominazione di Istituto superiore di studi penitenziari ed ha sede in Roma.

  3. L'Istituto superiore di studi penitenziari dipende dal Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art 2.

(Attivita')

  1. L'Istituto superiore di studi penitenziari, oltre allo svolgimento dei corsi biennali di formazione per la nomina a direttore penitenziario, previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera h), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, attende allo svolgimento dei corsi di:

    1. formazione iniziale del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria;

    2. aggiornamento e di specializzazione del personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria;

    3. aggiornamento dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria d'intesa con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

  2. L'Istituto superiore di studi penitenziari svolge, altresi', attivita' di indagine sulle problematiche penitenziarie e predispone iniziative finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel settore e all'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria del personale appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria; sviluppo inoltre, nell'ambito dei compiti istituzionali, metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati quali modelli operativi da proporre al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art 3.

(Direttore)

  1. Il direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari e' nominato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria, tra i dirigenti generali della amministrazione penitenziaria tenuto conto della qualita' del servizio prestato, della preparazione professionale acquisita e del rendimento dimostrato nei servizi in precedenza prestati, nonche' dell'attitudine a svolgere le funzioni inerenti alle specifiche competenze dell'Istituto cui esso viene preposto.

  2. Il direttore e' preposto alla organizzazione dei servizi e delle attivita' dell'istituto e si avvale della collaborazione di un servizio affari generali e organizzazione del personale dell'istituto, di un servizio amministrativo-contabile e di un servizio didattico per l'organizzazione dei corsi.

Art 4.

(Struttura dell'Istituto)

  1. L'Istituto superiore di studi penitenziari e' articolato nelle seguenti divisioni:

  1. Divisione I, competente per il corso biennale di formazione per la nomina a direttore penitenziario, e per le iniziative di formazione e aggiornamento dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria;

  2. Divisione II, competente per i corsi di specializzazione del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria;

  3. Divisione III, competente per i corsi di formazione del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

Art 5.

(Organi collegiali)

  1. Gli organi collegiali dell'Istituto superiore di studi penitenziari sono il Consiglio di direzione, il Collegio dei docenti, il Consiglio d'istituto.

Art 6.

(Consiglio di direzione)

  1. Il Consiglio di direzione e' organo di decisione delle linee operative generali dell'Istituto e provvede alla formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e alla scelta dei docenti, nonche' alla...

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