LEGGE 23 luglio 1980, n. 502 - Istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato

Coming into Force14 Settembre 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/08/30/080U0502/ORIGINAL
Enactment Date23 Luglio 1980
Published date30 Agosto 1980
Official Gazette PublicationGU n.238 del 30-08-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali il comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263.

Il comitato e' presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed e' composto da un rappresentante del Ministro delle finanze, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del turismo e dello spettacolo e da tre componenti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, designati dal Consiglio stesso.

Art 2.

Il comitato di cui al precedente articolo, su proposta dei comitati previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, determina in modo differenziato la tassa d'ingresso per l'accesso a ogni singolo monumento, museo, galleria o scavo di antichita' dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche specifiche e del contesto socio culturale.

Art 3.

I provvedimenti del comitato di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ed hanno efficacia in tutto il territorio dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il comitato puo' ulteriormente modificare, a norma e con la procedura di cui all'articolo 2, le tasse di ingresso.

Il comitato stabilisce ogni anno, entro il limite del 5 per cento, la percentuale dei proventi per diritto di ingresso da assegnarsi all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781.

Art 4.

Tutte le facilitazioni relative all'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, ivi comprese quelle previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1317, sono soppresse.

L'ingresso gratuito e' consentito per due giorni festivi e due feriali al mese, scelti per ciascuno dei monumenti, musei, gallerie o scavi dalle singole soprintendenze.

E' sempre consentito l'ingresso gratuito ai...

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