LEGGE 26 novembre 1955, n. 1317 - Modifiche alle attuali disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichita' dello Stato

Coming into Force18 Gennaio 1956
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date26 Novembre 1955
Published date03 Gennaio 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/01/03/055U1317/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.2 del 03-01-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato e' stabilita nella misura indicata per ciascun Istituto nella tabella allegata alla presente legge.

Art 2.

Nelle domeniche l'ingresso negli Istituti di cui al precedente articolo e' gratuito, eccetto per gli Istituti contrassegnati nella tabella con la lettera b), per i quali la tassa d'ingresso e' ridotta del 50 per cento.

Negli altri giorni festivi la tassa d'ingresso in tutti gli Istituti indistintamente e' ridotta del 50 per cento.

La stessa riduzione e' concessa agli iscritti all'E.N.A.L. nei giorni feriali.

Art 3.

I biglietti per la tassa d'ingresso, di cui ai precedenti articoli, sono messi in vendita all'ingresso di ciascun Istituto e devono recare un bollo, impresso al momento della vendita, in cui sia indicato il nome dell'Istituto e la data del giorno in cui sono venduti.

I biglietti sono validi per il solo Istituto e per il giorno in cui vengono rilasciati e per una sola visita.

Art 4.

Per la vendita dei biglietti d'ingresso e per la relativa contabilita' si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento generale approvato con regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, serie 3ª, ferma restando l'abrogazione dell'art. 21 in dipendenza dell'art. 89 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art 5.

Agli studiosi d'arte che ne facciano richiesta in carta libera, possono essere rilasciate dal Ministero della pubblica istruzione apposite tessere di libero ingresso, valide da tre mesi ad un anno, dietro pagamento di una tassa di lire 200 per le tessere trimestrali e di lire 500 per quelle annuali.

Art 6.

Le guide che siano fornite di permesso di esercizio rilasciato dalla competente autorita' di pubblica sicurezza e che in seguito ad esame sostenuto davanti ad una Commissione governativa siano state riconosciute provviste di adeguata conoscenza storica, archeologica ed artistica rispetto a determinati monumenti od Istituti di antichita' e d'arte nonche' i corrieri, gli interpreti e i copisti di gallerie autorizzati possono ottenere la tessera di libero ingresso limitatamente ai monumenti e agli Istituti in cui svolgono la loro funzione.

La tessera e' annuale ed e' rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione dietro richiesta in carta da bollo da lire 200, alla quale saranno allegati i documenti comprovanti i titoli richiesti, una fotografia ed il versamento all'Erario di una tassa di lire 300.

Art 7.

Il Ministro per la pubblica istruzione puo' rilasciare per tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, o limitatamente a quelli di determinate zone apposite tessere di servizio con fotografia a coloro che per ragioni del loro ufficio o per compiti speciali debbano visitare gli Istituti di antichita' e d'arte, nonche' tessere singole o collettive di libero ingresso ai membri di associazioni di cultura artistica che visitano periodicamente musei, gallerie e scavi di antichita' per scopi di educazione artistica e culturale.

Art 8.

Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro e il Ministero delle finanze, stabilira' con proprio decreto le categorie di persone, singole o raggruppate, italiane o straniere cui sara' concesso il libero ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato dietro semplice esibizione di un documento che le qualifichi.

I deputati e i senatori hanno libero ingresso agli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge.

E' consentito il libero ingresso negli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, dietro presentazione della tessera ferroviaria o di apposita tessera rilasciata dal provveditore agli studi della Provincia in cui insegnano e agli studenti universitari dietro presentazione di apposita tessera rilasciata dal rettore della Universita'.

Art 9.

E' in facolta' del Ministero della pubblica istruzione concedere, dietro richiesta in carta libera, apposite tessere di libero ingresso senza fotografia, valevoli fino al massimo di un anno:

1) alle autorevoli personalita' italiane e straniere in visita in Italia per motivi di studio o di lavoro;

2) ai...

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