LEGGE 11 agosto 1960, n. 933 - Istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare

Coming into Force21 Settembre 1960
Published date06 Settembre 1960
Enactment Date11 Agosto 1960
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/09/06/060U0933/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.218 del 06-09-1960
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituito il Comitato nazionale per la energia nucleare (C.N.E.N.). Esso e' ente di diritto pubblico, con sede in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1240

Art 2.

Il C.N.E.N., ai fini delle applicazioni pacifiche della energia nucleare, ha lo scopo:

1) di effettuare e promuovere studi e sperimentazioni curandone l'opportuno coordinamento nel campo:

  1. della fisica, della chimica, della matematica, della biologia, della medicina e della ingegneria nucleare e relative applicazioni;

  2. della ricerca e preparazione dei minerali, delle materie grezze e delle materie tessili speciali, delle materie radioattive e della produzione di esse;

2) di esercitare l'alta sorveglianza scientifica e tecnica sulle attivita' connesse all'impiego delle materie grezze e delle materie tessili speciali, alla produzione della energia nucleare, agli impianti di produzione, trattamento ed utilizzazione delle materie tessili speciali, uranio arricchito, materie grezze e minerali, materie radioattive;

3) di esercitare il controllo e la vigilanza tecnica sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di produzione dell'energia nucleare, trattamento ed utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie tessili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, nonche' di effettuare le operazioni di collaudo tecnico degli stessi impianti;

4) di promuovere ed incoraggiare la preparazione tecnica di esperti in materia di energia nucleare e sua utilizzazione, di diffondere la conoscenza dei problemi nucleari;

5) di dare parere e prestare collaborazione alle Amministrazioni dello Stato per tutte le questioni relative ai minerali, materie grezze e materie radioattive ed agli impianti per la produzione di energia nucleare;

6) di mantenere e di sviluppare la collaborazione tecnico-scientifica con gli Enti internazionali e stranieri che operano nel campo nucleare.

Il C.N.E.N. ha facolta' di finanziare, sovvenzionare e dare contributi ad istituti universitario ad altri istituti pubblici di ricerca e di sperimentazione scientifica e tecnica per studi, ricerche e sperimentazioni nel campo dell'energia nucleare e per l'esecuzione di determinati e particolari programmi previamente approvati.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1240

Art 3.

Un Comitato dei Ministri, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio e per la pubblica istruzione, fissa le direttive generali che il C.N.E.N. deve osservare.

Lo stesso Comitato determina, su proposta del Presidente del C.N.E.N., gli emolumenti del Vice presidente e dei membri della Commissione direttiva prevista dall'articolo 6.

Ai suoi lavori possono, ove occorra, essere chiamati a partecipare anche altri Ministri interessati a determinate questioni.

Il Comitato dei Ministri e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per l'industria e il commercio.

Art 3.

Un Comitato dei Ministri, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio e per la pubblica istruzione, fissa le direttive generali che il C.N.E.N. deve osservare.

Lo stesso Comitato determina, su proposta del Presidente del C.N.E.N., gli emolumenti del Vice presidente e dei membri della Commissione direttiva prevista dall'articolo 6.

Ai suoi lavori possono, ove occorra, essere chiamati a partecipare anche altri Ministri interessati a determinate questioni.

Il Comitato dei Ministri e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per l'industria e il commercio. 1

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1240

Art 4.

Sono organi del C.N.E.N.:

il Presidente;

la Commissione direttiva;

il Collegio dei revisori.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1240

Art 5.

Il C.N.E.N. e' presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e riferisce annualmente sulle attivita' da questo svolte al Comitato dei Ministri.

Il Presidente puo' delegare le proprie funzioni, in tutto o in parte, al Vice presidente.

La carica di Vice presidente del C.N.E.N. e' incompatibile con l'esercizio professionale in materie attinenti all'energia nucleare.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1240

Art 6.

La Commissione direttiva e' composta dal Presidente del C.N.E.N. e da sei membri scelti tra persone particolarmente competenti in materia di scienza e tecnica nucleare e delle sue applicazioni.

I membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Tra questi con lo stesso decreto viene nominato il Vice presidente.

Fanno inoltre parte di diritto della Commissione direttiva il direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio, che sopraintende ai problemi della energia, e il direttore generale del Ministero della pubblica istruzione che sopraintende all'istruzione superiore.

I professori di ruolo dell'insegnamento...

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