DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1968, n. 626 - Riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria

Coming into Force02 Giugno 1968
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date30 Marzo 1968
Published date18 Maggio 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/05/18/068U0626/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.126 del 18-05-1968
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 18, comma quinto, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente delega al Governo per il riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1.

Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio si attiene alle direttive generali del Comitato interministeriale per la programmazione economica per la ripartizione globale dei flussi monetari tra le varie destinazioni, in conformita' alle linee di sviluppo fissate dal programma economico nazionale.

In particolare, le predette direttive sono enunciate dal C.I.P.E. insieme con le linee generali per l'impostazione del progetto del bilancio di previsione dello Stato.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 1991, N. 386, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L.29 GENNAIO 1992, N. 35

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Il Comitato interministeriale dei prezzi si attiene alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso C.I.P. esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Il Comitato di Ministri di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1960, n. 933 e' soppresso e le attribuzioni ad esso demandate dal primo comma dello stesso articolo sono trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica nella composizione prevista dall'art. 18 secondo comma della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

La determinazione degli emolumenti di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 11 agosto 1960, n. 933 e' demandata al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il...

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