LEGGE 8 marzo 1968, n. 200 - Istituzione del comitato dei capi di Stato Maggiore e varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Coming into Force09 Aprile 1968
End of Effective Date01 Giugno 2000
Enactment Date08 Marzo 1968
Published date25 Marzo 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/03/25/068U0200/CONSOLIDATED/20000518
Official Gazette PublicationGU n.78 del 25-03-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il capo di Stato Maggiore della difesa, i capi di Stato Maggiore delle forze armate e il segretario generale del Ministero della difesa nel rispetto delle attribuzioni, delle responsabilita' e della linea di dipendenza stabilite dalla legge, si riuniscono nel comitato dei capi di Stato Maggiore per la trattazione dei problemi militari di maggior rilievo e in particolare per quanto concerne la pianificazione operativa con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonche' l'ordinamento interforze e di forza armata e l'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della difesa.

Il comitato e' il piu' alto organo consultivo del Ministro per la difesa. I suoi componenti vi partecipano con responsabilita' collegiale per la formulazione delle proposte che il capo di Stato Maggiore della difesa sottopone alle decisioni del Ministro per la difesa. L'ordinamento e le modalita' di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 1999, N. 556

Art 2.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 1999, N. 556

Art 3.

Dopo l'articolo 15 e' aggiunto il seguente:

"Articolo 15-bis. - Il segretario generale del Ministero della difesa e il sottocapo di Stato Maggiore della difesa, sempre che non facciano gia' parte, ai sensi degli articoli 12, 14 e 15, delle commissioni superiori di avanzamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, partecipano, quali componenti, alle commissioni superiori di avanzamento della forza armata di propria appartenenza.

Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento:

il segretario generale del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali, di forza armata diversa da quella cui appartiene il segretario generale, investiti delle funzioni di direttore generale o capo di ufficio centrale o comunque facenti parte dell'ufficio di cui all'articolo...

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