L'istituto dell'intesa nel sistema delle fonti

AutoreFrancesco Alicino
Pagine44-64
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S II
L’istituto dell’intesa nel sistema delle fonti
S: 1. La Costituzione e l’istituto dell’intesa. – 2. L’intesa e il
principio di laicità. – 2.1. L’intesa e la separazione degli ordini (statale
e confessionale). – 2.2. La siologica convivenza fra legge unilaterale
e discipline negoziate. – 3. L’intesa e la legislazione sui culti ammessi.
– 3.1. Gli effetti di una difcile convivenza. – 3.2. La legge sui culti
ammessi come novello Highlander. – 4. La legge di approvazione delle
intese nel sistema delle fonti.
1. La Costituzione e l’istituto dell’intesa
La radice semantica del verbo “intendere” denota l’azione del
tendere verso: del prendere, dell’afferrare con la mente. Ciò che
nella versione sostantivata si specica in un accordo, un patto o una
convenzione mediante i quali si è potuta istaurare un’intesa fra due o
più interlocutori. Ed è quanto si evince dal peculiare istituto discipli-
nato dall’art. 8 (c. 3) Cost.: qui l’intesa è la base della disciplina dei
rapporti fra lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica. Questo
signica che l’intesa anticipa e precede la legge, il cui contenuto è
vincolato a una decisione frutto, a sua volta, di una trattativa fra il
potere statale e i rappresentanti di un dato ordine confessionale. Il
carattere della negoziazione bilaterale nisce in tal modo per interes-
sare anche la sfera legislativa, l’atto parlamentare di approvazione
della relativa intesa82: considerato il legame tra i due provvedimenti,
anche la legge di cui all’art. 8 (c. 3) Cost. può denirsi come nego-
ziata e, perciò, atipica rispetto alla legislazione ordinaria, assoluta-
mente unilaterale e di carattere generale83.
82 Sulla genesi dell’espressione “legge di approvazione” dell’intesa (e dei suoi
differenti signicati rispetto ad altre denizioni, quale ad esempio “legge di ese-
cuzione”) G. L, Le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Ordinamenti
interni e rapporti con lo Stato, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 73-74.
83 A. M, Il Parlamento, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 374-375: la
dualità di procedimento parlamentare volto a dare approvazione all’intesa non è
infatti «visibile nella separatezza tra una fase a contenuto parlamentare e una fase
a contenuto pattizio … La vera dualità è invero tutta interna alle norme legislative
riproduttive dell’intesa». Di diverso avviso S. F, Il concordato nel diritto
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È sufciente però cambiare la prospettiva di analisi per giungere
a una differente soluzione denitoria, non per questo meno legittima
sul piano dell’argomentazione logico-giuridica: rapportata alla fonte
ordinariamente adottata dal Parlamento, la legge di cui all’art. 8 (c.
3) Cost. è certamente atipica; riferita ai rapporti con le confessioni
religiose, questa legge rappresenta la regola e la legislazione unila-
terale l’eccezione84.
Se non tutto, molto insomma dipende dal termine di paragone
che si assume durante l’indagine. Al punto che se si focalizza l’at-
tenzione sui diritti individuali, fra i quali eccelle il diritto di libertà
di coscienza e di religione85, l’atto unilaterale torna a vestire i panni
della normazione tipica, relegando ai casi eccezionali lo strumento
della negoziazione bilaterale: la legge assolutamente unilaterale
costituisce la regola rispetto a eventuali deroghe eccezionalmente
– atipicamente – introdotte nel nostro ordinamento mediante l’atto
legislativo di cui all’art. 8 (c. 3) Cost. Di più, la tutela dei diritti indi-
viduali serve a saggiare la tenuta degli ambiti di specialità riservata
ai gruppi religiosi provvisti di accordi, rispetto alle altre formazioni
sociali, anch’esse espressione del pluralismo confessionale che con-
nota, sotto varie forme, la Carta repubblicana86.
interno, Napoli, Jovene, 1997, p. 57. Più in generale sul punto C. C, Ruolo
e prospettive della “legislazione contrattata” nei rapporti fra Stato e Chiese, in
Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico, a cura di V. Tozzi, Salerno, Edisu,
1990, pp. 183 ss.
84 Sul punto già V. C, voce Fonti del diritto (dir. cost.), in Enc. dir.,
Milano, 1968, XVII, per il quale «tipicità e atipicità delle fonti sono … concet-
ti di reciproca relazione, oltre che convenzionali e descrittivi, poiché quanto più
specica e articolata si fa la tipizzazione, tanto più limitate e marginali diventano
le ipotesi di fonti “atipiche”» (p. 965). Sul punto F. Modugno, Norme singolari,
speciali, eccezionali, in Enc. dir., Milano, 1978, XXVIII, pp. 508 ss., spec. pp. 516
ss. Cfr. sul punto anche M. R, Legge e Intesa con le confessioni religiose: sul
dualismo tipicità-atipicità nella dinamica delle fonti, Torino, Giappichelli, 1996,
spec. pp. 25 ss.
85 Come evidenziato fra gli altri da M.C. N, Liberty of Conscience.
In Defence of America’s Tradition of Religious Equality, New York, Basic Books,
2008, spec. pp. 22 ss. e p. 359. Ma già in questo senso il classico studio di G. D
R, Storia del liberalismo europeo (1925), Roma-Bari, Laterza, 2003, p.
18. Sul punto A. B, Le basi losoche del costituzionalismo, in Le basi
losoche del costituzionalismo. Lineamenti di losoa del diritto costituzionale,
a cura di A. Barbera, G. Zanetti, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 9 ss.
86 C. M, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, CEDAM, 1975-19769,
pp. 148 ss.; V. O, Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione
italiana, in Manuale di diritto pubblico, a cura di G. Amato, A. Barbera, Bologna,

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